Legge 104 e invalidità civile: verbale ‘non rivedibile’ è possibile chiedere l’aggravamento?

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13/08/2020

Invalidità e due verbali distinti: invalidità civile e handicap (legge 104) se riportano la dicitura ‘non rivedibile’ la domanda di aggravamento non si può presentare? Rispondiamo a questa domanda evidenziando le differenze e cosa è possibile fare.

Legge 104 e invalidità civile: verbale ‘non rivedibile’ è possibile chiedere l’aggravamento?

I verbali di invalidità civile e quelli della situazione di handicap (verbale legge 104) possono avere due aspetti giuridici finali diversi: possono essere ‘non rivedibili’ oppure con data di revisione riportata sul verbale di disabilità. Analizziamo le differenze e se è possibile richiedere l’aggravamento.

Legge 104: verbale ‘non rivedibile’ 

Un lettore ci scrive: “Buongiorno, vi scrivo perché vorrei dei chiarimenti, sono in possesso di due verbali legge 104 e invalidità civile. Ho 35 anni e ho un’Invalidità al 70% con  handicap art. 3 e comma 3 senza revisione. Ho fatto domanda al patronato per fruire dei giorni di permesso, l’Inps ha accettato la richiesta senza limiti di tempo perché non rivedibile. Questo significa che in futuro non posso fare aggravamento? Grazie”

Differenze e aggravamento

Quando la valutazione finale riporta ‘non rivedibile’, significa che l’interessato non dovrà essere sottoposto a verifiche e accertamenti dello stato di invalidità. Diversamente, se riporta una data di revisione, l’interessato dovrà sottoporsi in futuro a verifica e accertamento da parte della ASL, di conseguenza anche dall’Inps ,  delle patologie invalidanti che determinano il riconoscimento del beneficio e se nel tempo la situazione è mutata. Se la risulta nella sede di verifica un peggioramento della patologia, in questa sede non sarà attribuita una percentuale superiore, ma sarà confermata quella già assegnata. L’interessato, in un momento successivo potrà inoltrare domanda di aggravamento per ottenere una percentuale superiore. 


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Di solito quando il verbale riporta la data ‘rivedibile’ la data fissata  di uno/due anni dalla data del primo riconoscimento, questo comporta che l’interessato deve passare una nuova visita presentando tutta la documentazione medica aggiornata, che dimostri lo stato invalidante e che le condizioni non sono mutate rispetto alla prima visita di accertamento. Se la commissione rileva una mutazione delle condizioni in positivo, può correggere la valutazione medica con una conseguente diminuzione della percentuale d’Invalidità o dell’handicap grave (dal comma 3 art. 3 al comma 1 art. 3 della legge 104). 

In riferimento all’aggravamento, nulla vieta che l’interessato possa richiedere un eventuale aggravamento, se ritiene che le sue condizioni siano peggiorate. Richiedere l’aggravamento è un diritto dell’interessato, nel caso la patologia invalidante abbia subito un peggioramento nel tempo. 

Riepilogando, è una cosa buona che i verbali riportano ‘non rivedibile’ così non dovrà sottoporsi di nuovo a visita medica, anche perchè come sopra precisato, la visita per confermare lo stato invalidante non consente l’aumento della percentuale della patologia. Quindi, se le sue condizioni nel tempo mutano, può fare domanda di aggravamento in qualsiasi momento, è un suo diritto, anche con il verbale che riporta la dicitura ‘non rivedibile’. 


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