Malattia e periodo di comporto, chiarimenti e differenze in base ai CCNL

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08/10/2019

Il lavoratore ha diritto alla malattia retribuita, in tali periodi ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, se non si supera il periodo di comporto.

Malattia e periodo di comporto, chiarimenti e differenze in base ai CCNL

Il lavoratore ha diritto ai giorni di malattia retribuiti, e in tali periodi ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. Di conseguenza, il datore di lavoro non potrà procedere con il licenziamento dovuto per causa di malattia del dipendente. Tuttavia, esistono delle eccezioni, infatti, la normativa tutela sia il lavoratore in caso di malattia che il datore di lavoro. Il datore di lavoro viene tutelato dalla normativa vigente con il periodo di comporto. Sostanzialmente, esiste un limite di malattia che il dipendente non può superare.

Nell’eventualità che superi la soglia fissata dal CCNL, il datore di lavoro può avviare la pratica per il licenziamento del dipendente risultante assente per il periodo di malattia.

Ogni dipende dovrebbe conoscere esattamente la durata relativa al periodo di comporto, per evitare rischi in caso di una malattia troppo persistente e lunga.

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Malattia e periodo di comporto

Buongiorno,  per cortesia vorrei chiedere informazioni riguardo malattia, ho una invalidità di 100 per 100 sono in malattia da gennaio volevo chiedervi quanto è il periodo di comporto? Quanto posso stare in malattia ho un contratto indeterminato CCNL contratto aziende di pulizia servizi integrati multiservizi in questo lavoro sono dal 10 0ttobre 2016. Grazie

Periodo di comporto nei vari contratti CCNL


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Brevemente in modo sintetico vi elenchiamo la durata del periodo di comporto nei vari CCNL, soffermandoci su quelle per operatori esercenti pulizie quali:

  • CCNL Commercio: prevede un lasso di tempo di assenza per malattia suddiviso in 180 giorni nell’arco temporale dell’anno solare;
  • CCNL Scuola: prevede un periodo di assenza per malattia continuativo pari a 18 mesi nell’arco temporale di un triennio. Prolungabile in casi eccezionali;
  • CCNL Metalmeccanici: prevede un periodo di comporto secco in virtù dell’anzianità di servizio. In questo caso, si parla di 6 mesi di assenza per malattia con un’anzianità di circa 3 anni. Periodo di comporto di 9 mesi in presenza di un’anzianità di servizio che oscilla tra 3 e 6 anni. Oltre i 12 mesi di durata del comporto superati i 6 anni di anzianità;
  • CCNL Alimentare: prevede un periodo di comporto pari a 6 mesi con un’anzianità di servizio di 5 anni;
  • CCNL Autotrasporti: prevede un periodo di comporto in base all’anzianità di servizio. In questo caso, si parla di 245 giorni in presenza di un’anzianità minore di 5 anni e 365 giorni maggiore di 5 anni.

CCNL per operatori esercenti pulizie

fino a due anni di anzianità (non in prova)

Diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo di 120 giorni solari. Continuati o frazionati. Gli anni d’anzianità sono computati all’inizio dell’ultimo episodio di malattia /infortunio non sul lavoro.

Dopo 2 anni di anzianità

Diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative, per un massimo di 180 giorni solari, con l’incremento di 30 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio.

In caso di malattia, anche non continuativa, superiore a 180 giorni , senza esaurimento del periodo di comporto, l’anzianità ai fini del calcolo della durata del successivo periodo riparte da 2 anni (180 giorni) incrementati dal residuo spettante e non utilizzato.

Indennità di malattia Inps


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  • Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione giornaliera
  • Dal 21° giorno e fino al 180° : 66,66% della retribuzione

Retribuzione malattia e integrazione datoriale

Dal 1° al 3° giorno: 50 per cento della normale retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che doveva effettuare il lavoratore. L’azienda nel corso di ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), corrisponderà l’indennità di malattia del 50 per cento solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza, salvo l’assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate;

Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Inps pari al 25 per cento della retribuzione normale che sarebbe spettata al lavoratore, sono esclusi gli elementi che la contrattazione di secondo livello collega alle voci di presenza.

Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Inps pari al 30 per cento della retribuzione normale lorda, con esclusione delle voci legate alla presenza.

Ove venisse a cessare il trattamento economico da parete dell’Inps per superamento dei 180 giorni di malattia, riconoscimento di un’indennità pari al 35% della normale retribuzione per il periodo di malattia dal 181° giorno fino al termine del periodo di conservazione del posto. Saranno riconosciute al  Lavoratore anche le eventuali prestazioni/integrazioni assicurative qualora previste dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo regolamento.

Le consiglio di verificare il suo contratto, le ho riportato in linea generale cosa comprende il contratto CCNL e come viene regolata economicamente alla malattia. Le consiglio, comunque, di verificare il contratto in riferimento alla sua assunzione.

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