Congedo straordinario con legge 104 può fruirne il genero solo in particolari condizioni

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15/11/2019

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104, può fruirne il genero solo se ci sono particolari condizioni.

Congedo straordinario con legge 104 può fruirne il genero solo in particolari condizioni

Per poter fruire del congedo straordinario legge 151 di due anni retribuiti e coperto da contribuzione figurativa, per assistere il familiare con handicap grave; ci sono due regole fondamentali da rispettare: diritto di priorità familiare e requisito di convivenza.

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con legge 104

Un lettore ci chiede: Salve! leggo i vostri articoli con interesse. Volevo chiedere se posso fruire dell’articolo legge 151 INPS per mia suocera che abita da sola. Premetto che da un po’ di tempo che ho fatto residenza in quell’abitazione perché non può stare  sola ed ha bisogno di assistenza. Prendo 3 giorni di permesso della legge 104 e lei prende l’accompagnamento, con interesse attendo vostra risposta 

Permessi e congedo con legge 104

Ebbene, prima di addentrarci nella possibilità di fruire del congedo, bisogna fare una distinzione tra permessi legge 104 e congedo legge 151. I permessi legge 104 di tre giorni retributivi non hanno il vincolo del diritto di priorità, e quindi, come nel caso specifico anche il genero può farne richiesta. Questo non è ammesso nel congedo straordinario legge 151 che impone rigorosamente il rispetto di un ordine di priorità familiare, che può essere sorpassato solo se “in mancanza” del familiare o affetto da gravi patologie certificate.

Ordine di priorità

L’ordine di priorità è così stabilito:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (detta legge Cirinnà);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi anche se conviventi solo successivamente alla richiesta del beneficio;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi;
  • in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.


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Quindi, rispondendo al nostro lettore, il parente che ha il diritto di priorità su sua suocera è la figlia, sua moglie. Solo se il familiare avente diritto è “mancante” o con patologie invalidanti certificate, il diritto di priorità va a scalare. 

Congedo straordinario con legge 104: requisito di convivenza, dimora temporanea e coabitazione

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