Assenza a lavoro per ricovero in “day hospital” è considerata malattia?

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21/10/2018

L’assenza a lavoro per day hospital, è considerata malattia e retributita regolarmente? Quale documentazione presentare? I chiarimenti INPS.

Assenza a lavoro per ricovero in “day hospital” è considerata malattia?

Assenza a lavoro per ricovero in “day hospital“, è considerata malattia? A chiarire la problematica è la circolare dell’Inps n. 192 del 7 ottobre 1996.

L’Inps, precisa che con riferimento alla problematica concernente il diritto all’indennita’ di malattia degli assicurati che fruiscono di
prestazioni sanitarie in regime di “day hospital”, si precisa che le stesse non sono equiparabili al regime di ricovero in quanto,
pur essendo coordinate in ambito ospedaliero, sono sostanzialmente prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale.

L’indennizzabilita’ degli eventi in questione potrà pertanto aver luogo previo riconoscimento, nel caso concreto, della sussistenza di uno stato di effettiva incapacità lavorativa.

Tale requisito puo’ intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel luogo di cura, tenendo conto anche del tempo occorrente per rientrare nel luogo di lavoro, copra in buona sostanza la durata (giornaliera) dell’attivita’ lavorativa. Anche nell’ipotesi di permanenza inferiore, l’indennita’ potra’ competere quando venga debitamente accertata a livello medico -in relazione alla natura dell’infermita’ e/o alla terapia praticata- la condizione di mancanza, nel lavoratore, di una residua capacita’ lavorativa nel corso della medesima giornata di
effettuazione della terapia.

Malattia e day hospital, il trattamento economico

Il trattamento economico di malattia, quando dovuto, sara’ erogato in misura normale, senza applicare, cioe’, la particolare riduzione, fondata su presupposti non rilevabili nella circostanza, prevista nell’ipotesi di ricovero riguardante lavoratori senza familiari a carico e potra’ essere corrisposto per le giornate di totale astensione dal lavoro coperte da certificazione della relativa struttura (ospedaliera o altra
convenzionata con il S.S.N.) o dal medico curante, inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia.

Nel caso in cui il trattamento non venga eseguito con cadenza giornaliera, i giorni di mancata effettuazione della cura, ovviamente persistendo l’assenza dal lavoro, se non debitamente certificati, non saranno indennizzabili, pur potendosi considerare l’evento unico agli altri effetti (carenza, misura indennita’ -v. circ. n.4377 AGO/170 del 6.8.1981, par. 4).


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Eventuali istanze di lavoratori che abbiano omesso, in buona fede, di inviare la predetta certificazione ovvero l’abbiano trasmessa in ritardo, potranno essere considerate favorevolmente previo conforme giudizio sanitario, analogamente a quanto previsto per i giorni di malattia successivi a prestazioni di “pronto soccorso” (v. circ. n. 145 del 28.6.1993, par. 2 a).

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