Contratti a termine lavoratori stagionali fuori dai vincoli del Decreto Dignità, le novità
Contratti a termine stipulati per lavoratori stagionali fuori dai vincoli del Decreto Dignità, tutte le novità
I contratti a termine stipulati per i lavoratori stagionali non sono vincolati alle nuove norme previste nel Decreto Dignità (D.L 87/2018). Pertanto, non si applicano le seguenti restrizioni:
- limite di durata massima di 24 mesi;
- causale (obbligo di motivare il rinnovo);
- numero di rinnovi (nessun limite);
- cosiddetto “stop & go” (obbligo di attendere 10 o 20 giorni per il rinnovo del contratto);
- limite quantitativo di utilizzo entro il 20% dell’organico a tempo indeterminato al 1.01;
- contributo addizionale Inps del 1,40% e maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto tra le stesse parti.
I contratti collettivi possono individuare altre ipotesi di lavoro stagionale, oltre a quelle del D.P.R. 1525/1963 (turismo, alimentari industria, trasporto aereo).