Dal bonus Renzi al bonus di 100 euro in busta paga con conguaglio a fine anno

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22/07/2020

Dal Bonus Renzi al bonus di 100 euro in busta paga, il conguaglio fiscale a fine anno è determinante, ecco cosa potrebbe succedere.

Dal bonus Renzi al bonus di 100 euro in busta paga con conguaglio a fine anno

Tante le novità sulla busta paga di luglio con il trattamento integrativo destinato ai lavoratori dipendenti in sostituzione del bonus Renzi che fino alle operazioni di conguaglio sopravviverà per poi scomparire in via definitiva.

Bonus Renzi e beneficiari bonus 100 euro

Il bonus Renzi nel 2020 chiude il suo periodo con un valore massimo di 480 euro (circa 80 euro al mese dal 1° gennaio al 30 giugno 2020). Introdotto nel 2014 inizialmente solo per un anno e poi reso permanente, per un valore massimo complessivo di 960 euro per i possessori di un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.

I beneficiari sono solo i possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, inclusi i possessori di indennità di mobilità, cassa integrazione, indennità di disoccupazione, fatto salvo solo alcune eccezioni. 

Come per il bonus Renzi anche per il bonus di 100 euro in busta paga sono beneficiari i lavoratori di cui all’art. 13 del Tuir:

  • titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir, esclusi i redditi indicati al c. 1, lett. a);
  • o assimilati al lavoro dipendente per le tipologie previste dall’art. 50, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis)
    e l) del Tuir.

Conguaglio fiscale e recupero importi

Il nuovo bonus di 100 euro, nel 2020 ammonta ad un valore complessivo di 600 euro e nel 2021 per un valore complessivo di 1.200 euro.

Bisogna precisare che il bonus di 100 euro viene concesso per i redditi fino a 28mila euro.

Il datore di lavoro deve procedere al conguaglio a fine anno in busta paga sulla base del reddito presunto nell’anno, si calcola la spettanza del bonus 100 euro e si imputa il credito d’imposta a scomputo dell’Irpef netta:

se in sede di conguaglio, il reddito del lavoratore sfora il limite dei 28mila euro, il datore di lavoro dovrà trattenere quanto erogato;

se l’importo supera 60 euro, il datore potrà recuperare il dovuto in otto rate a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio fiscale. 

Il Decreto Rilancio, ha posto una clausola di salvaguardia, ai lavoratori che nel 2020, che per effetto del Covid, hanno sospeso l’attività lavorativa con ammortizzatori sociali, in questo caso, potranno accedere al sussidio, anche se si trovano ad avere un’imposta lorda più bassa delle detrazioni da lavoro dipendente. 

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