Decreto Crescita e evasione fiscale, controlli anche su negozi e vendite online
Una delle norme del Decreto Crescita prevede il monitoraggio delle vendite online da parte dell’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale.
Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, introdotto dal Decreto Crescita, prevede controlli fiscali su negozi e vendite online. In tal modo, neanche l’e-commerce potrà essere covo di evasori fiscali. Tutti coloro che gestiscono un marketplace o qualsiasi altra piattaforma digitale tramite la quale possono vendere e guadagnare saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite online da loro effettuate.
Trasmissione dei dati
Gli imprenditori digitali saranno obbligati a comunicare trimestralmente i dati delle vendite effettuate online. Il primo invio si dovrà effettuare entro il 31 ottobre 2019. Nello specifico i dati richiesti sono:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite;
- la residenza o il domicilio;
- il codice fiscale;
- l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale o il prezzo medio di vendita.
I dati sono gestiti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nella più totale sicurezza. Infatti, per l’invio devono essere utilizzati appositi software che l’Agenzia metterà a disposizione degli interessati sulla piattaforma. Per i non residenti in Italia è possibile identificarsi all’Agenzia tramite un rappresentante fiscale, basta che egli sia residente in Italia.
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Questa nuova misura sarà utilizzata ai fini di controllare il volume di affari implicato nelle vendite online, a distanza, di bene importati o già presenti sul territorio europeo e scongiurare così l’evasione fiscale. Ovviamente, il tutto avverrà nel rispetto dei dati e delle informazioni pervenute.
Nel caso di mancata comunicazione o comunicazione incompleta, il diretto interessato sarà considerato debitore d’IVA. Ciò, però, può essere evitato:
- nel caso di mancata comunicazione dei dati, il soggetto potrà dimostrare che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore;
- nel caso di comunicazione incompleta dei dati, il soggetto potrà dimostrare di aver adottato tutte procedure presenti sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
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