Dichiarazioni di intento: novità importanti per gli adempimenti degli esportatori abituali
Dichiarazione d’intento in merito agli adempimenti degli esportatori abituali, importanti novità dal 1° gennaio 2020, ecco di cosa si tratta.
Novità per le dichiarazioni di intento introdotte dall’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) in merito agli adempimenti degli esportatori abituali. Le novità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020, l’esportatore abituale non ha più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.
Dichiarazione d’intento: le novità dal 1° gennaio 2020
A partire dal prossimo 1° gennaio 2020 è stato soppresso l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, lo stesso discorso vale per la copia della ricevuta telematica.
La normativa a fronte della soppressione dell’articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:
- nelle fatture emesse nei confronti dell’esportatore abituale (o nelle dichiarazioni doganali) devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro).
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione ai soggetti interessati, sul proprio portale, una procedura per la verifica della dichiarazione di intento eventualmente ricevuta. Nel preciso, nella sezione “servizi – verifica ricevuta dichiarazione di intento”, inserendo il numero di protocollo della dichiarazione unitamente al codice fiscale del dichiarata, sarà possibile verificare la dichiarazione. Si precisa che è possibile emettere fattura in regime di non imponibilità Iva sono dopo il controllo dia un risultato positivo.
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