Dimora temporanea e familiare con legge 104: la casa viene tassata come seconda casa?

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12/08/2019

Dimora temporanea per assistere il familiare disabile con legge 104, la casa è soggetta alla tassazione come seconda casa? Analizziamo la normativa.

Dimora temporanea e familiare con legge 104: la casa viene tassata come seconda casa?

Dimora temporanea con il familiare d’assistere in possesso della legge 104, un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, se una persona prende la dimora temporanea presso il figlio con legge 104, per la sua casa di residenza deve pagare le tasse come seconda casa? Grazie

Dimora temporanea: requisito vincolante

La dimora temporanea è valida solo per 12 mesi e può essere chiesa solo una volta. Chiedendo la dimora temporanea presso il familiare disabile con legge 104, si ottempera al requisito richiesto per il congedo straordinario legge 151, di due anni per assistere il familiare in situazione di handicap grave. Ricordiamo, che il requisito di convivenza è vincolante.

La prima casa viene tassata come seconda casa?

La normativa ai fini IMU (D.L. 201/2011), definisce l’abitazione principale come: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente…”

In pratica il legislatore considera due concetti fondamentali: 1) unica unità immobiliare e quelle della dimora abituale; 2) residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare.

Con questa distinzione si riprende il concetto richiamato nel Codice civile all’art. 43 comma 2, che detta: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Agevolazioni prima casa anche se si è in possesso di un altro immobile nello stesso Comune, la sentenza

Carattere temporaneo e non abituale

Nel caso specifico della dimora temporanea, il trasferimento presso l’abitazione del familiare disabile con legge 104, ha un carattere temporaneo in quanto la residenza abituale rimane presso la casa di appartenenza.  Quindi, in linea di massima il comune di imposizione dovrebbe essere quello di appartenenza dove si risiede abitualmente. Consiglio in questi casi di rivolgersi all’Ufficio Tributi per avere conferma della presenza dei requisiti per continuare a considerare l’immobile prima casa e fruire di tutte le agevolazioni.

Congedo straordinario con legge 104: requisito di convivenza, dimora temporanea e coabitazione

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