Malattia dipendenti pubblici: riduzione della paga di 10 giorni anche con legge 104
Indennità di malattia con decurtazione dei primi 10 giorni per i dipendenti pubblici anche se in possesso della legge 104 art. 3 comma 3.
Ai dipendenti pubblici in malattia si applica la riduzione della paga nei primi dieci giorni di assenza, anche se riconosciuti invalidi e/o persone in situazione di handicap. La malattia per i dipendenti pubblici ha regole ben diverse ai dipendenti privati. I dipendenti pubblici anche se in possesso della legge 104 per invalidità, si applica la riduzione del trattamento economico nei primi giorni di assenza per malattia (Decreto Brunetta legge n. 112/2008).
Malattia: in cosa consiste la riduzione della paga nei primi 10 giorni
Secondo il Decreto-legge n. 112/2008 articolo 71 entrato in vigore il 25 giugno 2008, prevede che i dipendenti pubblici che si assentono per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, e ogni trattamento accessorio.
Il decreto-legge prevede che questa disposizione non si applichi al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.
Con il decreto-legge n. 78/2009 vengono esclusi dalla decurtazione anche il personale dei Vigili del Fuoco. La normativa recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”.
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Decurtazione anche per i lavoratori con legge 104
La normativa non differenzia i lavoratori disabili, pertanto anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di invalidità e/o di handicap grave in base alla legge 104 art. 3 comma 3, sono soggetti alle stesse penalizzazioni. Restano comunque le tutele del trattamento favorevole previsti nei contratti collettivi.
La decurtazione della malattia è permanente
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 8/2008, ha precisato che la decurtazione è permanente, nel senso che viene operata sempre anche per un solo giorno di malattia e per un massimo di dieci giorni anche se l’assenza per malattia si protrae per più di 10 giorni