Opzione donna: l’assegno pensionistico è integrabile al minimo?

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04/03/2020

Anche gli assegni liquidati con l’opzione donna rientra nel diritto dell’integrazione al trattamento minimo.

Opzione donna: l’assegno pensionistico è integrabile al minimo?

Purtroppo, come spesso chiarito, chi sceglie il pensionamento con l’opzione donna accetta un ricalcolo interamente contributivo del proprio assegno pensionistico e questo comporta delle penalizzazioni in alcuni casi anche molto pesanti che posso tagliare l’importo anche del 30%. Ovviamente l’importo della pensione spettante è calcolato sulla base imponibile dei contributi versati. Ma se l’assegno pensionistico è troppo basso si può chiedere l’integrazione al minimo? Vediamo cosa prevede la legge.

Integrazione al minimo assegno opzione donna

Una nostra lettrice ci scrive:

Buongiorno, sono mirai Maria Teresa. Vorrei dei chiarimenti riguardo la mia pensione , sono andata in pensione circa 5 anni fa.con l’opzione donna con una pensione di 388.euro vorrei capire e mai possibile che io percepisco questo importo. Quando la pensione minima e di oltri 5ooeuro grazie anticipo 

L’INPS con il messaggio del 4 gennaio 2013, il numero 219, chiarisce che:

“10.1 Regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, legge n. 234/2003: precisazioni

Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, della legge 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva mista.


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Pertanto sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo”.

Questo  significa che anche per l’assegno pensionistico liquidato con l’opzione donna è possibile richiedere l’integrazione al minimo. L’integrazione al trattamento minimo nel 2020, ammonta a 515,07 euro mensili. Per aver diritto all’integrazione al minimo, in ogni caso, bisogna rispettare requisiti di reddito bene precisi.

Quando si ha diritto all’integrazione al trattamento minimo?

I soggetti non coniugati hanno diritto all’integrazione piena se hanno un reddito personale che non superi i 6695,91 euro annui o, in misura parziale se hanno un reddito compreso tra 6695,91.

Se i redditi personali sono compresi tra i 6695,91 e 13,391,82 euro l’anno si ha diritto all’integrazione al minimo parziale. Se il reddito supera quest’ultima soglia non si ha diritto all’integrazione al trattamento minimo.

Per il soggetti coniugati i limiti di reddito da rispettare sono più alti ma tengono conto anche del reddito del coniuge: se il reddito proprio più quello del coniuge  è fino a 20.087,73 euro annui  e il reddito del pensionato che richiede l’integrazione fino a 6695,91 euro, si avrà diritto all’integrazione al trattamento minimo in misura intera.

Se il reddito proprio e del coniuge, invece, è compreso tra 20087,73 e 26783,64 e il reddito del pensionato che richiede l’integrazione  non supera i 13391,82 euro l’anno, si abvrà diritto all’integrazione parziale. Per redditi superiori a tali sogli non vi è diritto all’integrazione al trattamento minimo.


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Se rientra nei requisiti reddituali sopra descritti, ha diritto all’integrazione al trattamento minimo ma per riceverla dovrà presentare apposita domanda visto che il riconoscimento non avviene in maniera automatica.

 

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