Pensione Opzione donna 2019: con età di 58 e 59 anni, tre revisioni al decreto all’art. 16, le novità

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14/01/2019

Terza modifica alla bozza del decreto, adesso non si parla più di anno di nascità ma di età anagrafica, ecco cos’è cambiato.

Pensione Opzione donna 2019: con età di 58 e 59 anni, tre revisioni al decreto all’art. 16, le novità

Pensione Opzione donna dal 2019, tanta la confusione su questa misura, tre revisioni alla bozza del decreto. Ci erano pervenute delle indiscrezioni che davano speranze all’ingresso nella misura delle nate fino al 1960, è possibile leggere tutte le informazioni in quest’articolo:Pensione Opzione donna 2019, decreto rivisto, speranza per le nate del 1960

E’ intervenuta un’ulteriore modifica al testo della bozza del decreto riforma pensioni, in riferimento all’art. 16 – Opzione donna. Non si parla più di anno di nascita, ma di età anagrafica 58 e 59 di età senza adeguamento di aspettativa di vita. Analizziamo l’ter contorto che ha subito la manovra sulla proroga dell’Opzione donna.

Contratto di governo

Nel contratto di governo a firma di Di Maio – Salvini, sulla misura Opzione donna, cita: “Prorogheremo la misura sperimentale “opzione donna” che permette alle lavoratrici con 57 – 58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo. Prorogheremo tale misura sperimentale, utilizzando le risorse disponibili.

Prima versione di bozza del decreto art. 16 – Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1958 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni.

2. al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Seconda versione di bozza del decreto art. 16 – Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.

(il punto due è rimasto invariato)

Terza versione di bozza del decreto art. 16 – Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato u’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome secondo le regole di calcolo del sistama contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31maggioo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 32010 n. 122 e successive modificazioni.

(il punto due è rimasto invariato)

Non ci resta che aspettare che il decreto diventi definitivo.

Quest’articolo è stato realizzato con la collaborazione del Gruppo Opzione donna le escluse.

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