Permessi legge 104 con distanza da casa superiore a 150 km, è possibile?

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10/07/2018

Permessi legge 104 per assistere il familiare con handicap grave, è possibile con una distanza superiore ai 150 km da casa? Le ultime novità

Permessi legge 104 con distanza da casa superiore a 150 km, è possibile?

I permessi legge 104 per assistere il familiare con handicap grave, possono essere richiesti anche se si è lontani da casa. Una recente modifica, prevede che il lavoratore lavora lontano da casa, che usufruisce dei permessi per assistere il familiare in condizione di grave disabilità (art. 3 comma 3), residente in un comune differente dal proprio e comunque ad una distanza stradale superiore a 150 km, per poter beneficiare dei permessi retribuiti, deve attestare l’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il suo luogo di residenza, con idonea documentazione di viaggio (Decreto Legislativo 119/2011).

Riportiamo il messaggio e la circolare Inps che regolano la distanza nei permessi legge 104.

Permessi legge 104: circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012

La circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012 viene riportato quanto disposto per legge: “il lavoratore, sostanzialmente, ha ora l’onere di provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione del permesso Legge 104/92, presso la residenza del familiare al quale presta assistenza”.

Permessi legge 104: messaggio Inps dell’ 08 novembre 2011 n. 21062

Permessi ex lege 104/1992. Art. 33, comma 3 bis (D. Lgs. 119/2011). Disabile residente a distanza superiore ai 150 km rispetto alla residenza del lavoratore

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011 è stato aggiunto all’art. 33 della legge in oggetto, il comma 3 bis che recita:

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.


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In relazione a quanto sopra, attesa la conferma ricevuta dalla D.C. Risorse Umane, si dispone la immediata operatività delle disposizioni di cui sopra.

Il personale interessato, pertanto, dovrà produrre la documentazione giustificativa dell’assenza (titoli di viaggio, attestazione di effettuazione di visite mediche in loco, etc.) al presidio territoriale per le risorse umane, che ne curerà l’inoltro al Team risorse umane. Il personale della Direzione regionale provvederà direttamente alla consegna di tali pezze giustificative alla …

Si precisa che, ai fini del calcolo della distanza chilometrica, si farà ricorso alle applicazioni informatiche on line di ViaMichelin.it e/o Aci.it.

Fonte: SuperAbile

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