Scadenza contratto a termine equivale a licenziamento per diritto Naspi?
Il lavoratore il cui contratto di lavoro in scadenza non viene rinnovato, ha diritto a chiedere l’indennità di disoccupazione NASPI? Vediamo la differenza tra licenziamento e scadenza contratto.
Molti, erroneamente, credono che per avere diritto all’indennità di disoccupazione, sia essa Naspi, Dis Coll o disoccupazione agricola, sia necessario essere stati licenziati. Ma la normativa che regola le indennità in questione parla sempre di perdita involontaria del rapporto di lavoro in cui, poi, si ricomprende anche il licenziamento.
Scadenza contratto a termine
Una lettrice, confusa, scrive per chiedere:
Salve, sono a scrivere perché attualmente ho un contratto di lavoro con scadenza 30/09.Detto ciò, i miei datori di lavoro vista la situazione non sono costretti a rinnovarlo come invece presumevano. Non è dunque da co desiderarsi un licenziamento il mio giusto?
Ovviamente la scadenza di un contratto a termine non può essere considerato un licenziamento poichè sono due cose completamente differenti, ma ai fini dell’indennità di disoccupazione hanno la stessa valenza.
Anche la scadenza del contratto a termine non rinnovato, infatti, da pieno diritto alla percezione della Naspi poichè rientra nelle casistiche della perdita involontaria del posto di lavoro (infatti non è il lavoratore per sua volontà che smette di lavorare ma lo fa proprio perchè il contratto non è stato rinnovato).
In alcuni ambiti, però, la disoccupazione a seguito di scadenza di contratti a termine, anche se la stessa da diritto alla Naspi, non ha la stessa valenza del licenziamento: è il caso della pensione quota 41 per i lavoratori precoci alla quale è possibile accedere solo in caso di licenziamento ma non per disoccupazione derivante dalla scadenza del contratto a termine non rinnovato.
Se anche, quindi, a settembre i suoi datori di lavoro non rinnoveranno il suo contratto a tempo determinato in scadenza perchè non sono costretti a farlo, le potrà comunque presentare domanda per indennità di disoccupazione Naspi e percepirla per un tempo pari alla metà delle settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti la scadenza del contratto a termine.
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