Separazione, casa coniugale e figli maggiorenni: quali diritti
Cosa accade alla casa coniugale assegnata ad uno dei due coniuge all’atto di separazione con l’autosufficienza dei figli?
Affrotiamo in questo articolo il delicato argomento della casa coniugale nel caso di coppie non sposate. L’assegnazione della casa può essere rivista con l’autosufficienza raggiunta del figli? Vediamo come prevede la normativa al riguardo rispondendo al quesito di un lettore.
Casa coniugale e separazione
Il nostro lettore ci chiede:
Gentile avvocato,
Gent. mo Sig.
Come è noto, la natura del provvedimento di assegnazione della casa coniugale risponde all’ esclusiva esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale proprio della prole, al fine di garantire ai figli il mantenimento dell’habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
Quindi, non si parla di diritto di assegnazione della casa coniugale alla moglie o al coniuge, né o al convivente more uxorio o al partner, bensì di diritto di assegnazione al “genitore collocatario, ossia alla madre o al padre che vive nella casa insieme ai figli, in quanto, genitore collocatario.
Alla luce di quanto sopra, presupposto per ottenere, ma anche per continuare a mantenere, l’assegnazione della casa è la presenza di figli minorenni oppure di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, pertanto laddove in presenza di figli maggiorenni autosufficienti l’altro genitore – generalmente il padre – potrà domandare al Tribunale tramite il proprio avvocato di fiducia, di accertare l’anzidetta autonomia del figlio, chiedendo, pertanto, non solo il venir meno del diritto all’assegnazione della casa ma, in certi casi, anche del diritto di mantenimento.
Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena
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