Verbale legge 104 e mancato riconoscimento dell’art. 3 comma 3, quando conviene il ricorso

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25/03/2019

Verbale legge 104 e mancato riconoscimento dell’art. 3 comma 3, quando conviene il ricorso per ristabilire la gravità.

Verbale legge 104 e mancato riconoscimento dell’art. 3 comma 3, quando conviene il ricorso

Verbale legge 104 e mancato riconoscimento della connotazione di gravità, analizziamo il quesito di un nostro lettore:

Salve Buonasera, vorrei gentilmente essere aiutato per risolvere il mio problema. 
Sono papà di un bambino di 14 anni adottato da circa 7 anni affetto da disturbo da deficit di attenzione/Iperattività, con disturbo ossessivo-compulsivo correlato a Tic e disturbo con sindrome di Tourette, (assume Abilify).
Riconosciuto in data 24/04/2018 in seconda visita di revisione dalla commissione medica: Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, con indennità di frequenza.

In data 11/2019 si sottoponeva alla 3 visita di revisione è veniva riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 (con indennità di frequenza).

Vista che la situazione di mio figlio è rimasta invariata dove non sono stati riscontrati miglioramenti, avendo consegnato stessa documentazione medica rilasciata dall’ASL di competenza non riesco a capire come possano aver deciso di togliere i suo diritti in particolare la L.104.

Rivolgendomi presso un patronato sono stato consigliato di effettuare ricorso di aggravamento per la L.104. 
Avrei bisogno cortesemente di un vostro consiglio. Grazie anticipatamente

Verbale legge 104: quando conviene fare ricorso

Io le consiglio di fare ricorso avverso l’esito negativo del verbale con cui non viene riconosciuta la connotazione di handicap grave secondo la legge 104/1992, art. 3 comma 3.


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Suo figlio aveva ottenuto in precedenza la connotazione di handicap grave e poichè le condizioni patologiche non sono mutate, a mio avviso non è giustificato il riconoscimento in sede di revisione dell’handicap art. 3 comma 1, che non riconosce la gravità.

Lei può inoltrare il ricorso giurisdizionale nel termine di 180 giorni dalla ricezione dell’esito della visita medica in Commissione.

L’Inps ha stilato delle linee Guida che identificano le patologie e il loro grado di gravità, le potrebbero essere utile da allegare al ricorso. 

Potrà scaricare qui il pdf: Linee_Guida_INPS_Accertamenti_Stati_Invalidanti

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