Visita fiscale 2020: casi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità
Visita fiscale e fasce di reperibilità: i casi di esonero, quali sono e quando si è esonerati per invalidità, la risposta.
Visita fiscale 2020 e casi di esclusione dall’obbligo delle fasce di reperibilità, quando lo stato invalidante permette l’esonero? Scopriamolo insieme rispondendo ad un nostro lettore.
Visita fiscale 2020 e invalidità superiore al 67%
Un lettore ci scrive: “Buongiorno, ho un’invalidità del 73% e lavoro in un ente pubblico, la mia domanda è questa: devo rispettare gli orari di reperibilità e se i giorni di malattia subiscono la decurtazione nella busta paga”.
L’art. 4 del Decreto Ministeriale numero 206/2017 specifica che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti con un’invalidità riconosciuta al 67% con stati patologici sottesi o connessi alle patologie invalidanti.
Questo significa che i dipendenti con un’invalidità superiore al 67% sono esonerati dalle visite fiscali se l’assenza per malattia e connessa alla patologia invalidante. Inoltre, i giorni di malattia sono conteggiati regolarmente nel periodo di comporto.
Sono escluse dal periodo di comporto le assenze per gravi patologie, ad esempio la chemioterapia, l’emodialisi, il trattamento per i soggetti affetti da Hiv-AIDS. Sono esclusi dal computo anche i giorni di day-hospital o di ricovero giornaliero, i giorni per assenza dovuti a cicli di terapia debitamente certificati.
Per i dipendenti pubblici opera la decurtazione dei primi dieci giorni di malattia anche nel caso di assenza per malattia collegata allo stato invalidante riconosciuto, in quanto non è previsto un regime diverso per i lavoratori invalidi assunti nelle categorie protette.
Secondo il Decreto legge n. 112 (Decreto Brunetta) articolo 71 entrato in vigore il 25 giugno 2008, prevede che i dipendenti pubblici che si assentono per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, e ogni trattamento accessorio.
Questa disposizione non si applica al comparto difesa e sicurezza per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività addestrative o operative. Esclusi dalla decurtazione anche il personale dei Vigili del Fuoco.
Il congedo per cure di trenta giorni (art. 7 Decreto Legislativo 18 Luglio 2011, numero 119), non rientra nel periodo di comporto.
Per approfondire come opera la decurtazione dei primi dieci giorni e l’incidenza con il TFS, assenze per esami e congedo per cure, consigliamo di consultare la nostra guida completa.