Bonus energia imprese 2023, nuovi codici tributo primo trimestre: requisiti e richiesta

Autore:
Niccolò Mencucci
15/02/2023

Bonus energia imprese 2023, nuovi codici tributo primo trimestre: requisiti e richiesta

Scattano i nuovi codici tributo previsti per poter richiedere il bonus energia imprese 2023 nei primi mesi dell’anno. Si tratta di un credito che potrà essere utilizzato dalle imprese per compensare l’aumento delle spese sostenute per l’acquisto di energia e gas durante i primi tre mesi dell’anno.

Disposto grazie alla Manovra di Bilancio 2023, purtroppo non è automatico come nel caso del bonus bollette 2023, ma bisognerà fare richiesta secondo quanto disposto dalle autorità fiscali, o meglio dalle istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo quali sono i requisiti e come fare richiesta.

Bonus energia imprese 2023, nuovi codici tributo per il primo trimestre

Con la risoluzione n. 8 del 14 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito all’iter procedurale per fare richiesta del bonus energia imprese 2023.

Essendo previsto il modello F24, il documento d’elezione per il pagamento di tributi o per la richiesta di crediti, l‘Agenzia ha istituito dei nuovi codici tributo per la fruizione in compensazione del bonus energia imprese.

Ricordiamo che tale bonus è disponibile solo per tutte le aziende che hanno sostenuto spese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel corso del primo trimestre del 2023. E vale solo come credito d’imposta, non come sconto diretto sulle bollette energetiche, come avviene invece nel caso del bonus bollette 2023.


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Bonus energia imprese 2023, i requisiti previsti

I requisiti per ottenere il bonus energia imprese 2023 sono al momento relativi ai codici da inserire nel modello F24. Data la risoluzione sopraccennata, per la richiesta servirà la compilazione di questi precisi codici:

  • codice 7010, se il richiedente è un’impresa energivora,
  • codice 7011, se il richiedente non è un’impresa energivora,
  • codice 7012, se il richiedente è un’impresa forte consumo di gas naturale,
  • codice 7013, se il richiedente è un’impresa diversa da quella a forte consumo di gas naturale,
  • codice 7014, se il richiedente ha provveduto all’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica.

Ricordiamo che il credito previsto dal bonus energia imprese 2023 prevede un credito d’imposta che vada a coprire il:

  • 45% delle spese sostenute in favore delle imprese energivore, gasivore e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
  • 35% delle spese sostenute in favore delle imprese non energivore;
  • 20% delle spese sostenute in favore delle imprese agricole, di pesca e agromeccanica.

Bonus energia imprese 2023, come fare richiesta

Come già accennato precedentemente, il bonus energia imprese 2023 è richiedibile solo da parte di aziende consumatrici di risorse energetiche.

Per farlo sarà necessario compilare il modello F24 e inviarlo all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici messi a disposizione.

Essendo un credito d’imposta, si dovrà specificare uno dei codici sopracitati nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”. Solo nel caso in cui il contribuente voglia procedere al riversamento del credito, i codici dovranno essere indicati nella colonna “importi a debito versati“, specificando anche l’anno in cui sono state sostenute tali spese.

Ricordiamo che questo bonus è solo un credito d’imposta, pertanto funzionerà come compensazione in merito alle spese sostenute nel primo trimestre 2023.

Bonus energia imprese 2023, quando scade

I fondi previsti per supportare le imprese energivore e non andranno a coprire al massimo i primi tre mesi del 2023, come già previsto anche per i vari bonus sociali.


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Tale credito sarà solo come compensazione per tutte le spese relative all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante avvenuti nell’anno precedente, essendo il modello F24 2023 relativo ai redditi e alle spese del 2022.

Come disposto per il Modello 730, tali crediti devono essere utilizzati in compensazione entro la scadenza del 31 dicembre 2023, mentre la consegna del Modello F24 dovrà essere effettuata entro i mesi indicati dall’Agenzia delle Entrate per il 2023.

Oltre alla compensazione, il credito d’imposta può essere anche ceduto, secondo le regole previste per la cessione del credito.

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