Importante novità per i canoni di affitto non percepiti nella legge 58/2019, di conversione del decreto Crescita, che modifica l’art. 26, c. 1 Tuir relativo alla tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione a uso abitativo stipulati dal 1 gennaio 2020. La novità consiste che il locatore potrà fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la convalida giudiziale dello sfratto per morosità. Inoltre, i canoni riscossi successivamente al periodo di imposta di riferimento saranno soggetti a tassazione separata.
Contratto di affitto, la cauzione può essere persa? Cosa bisogna sapere?
Detassazione dei canoni di affitto
La legge 58/2019 recita all’art. 3 -quinquies. – […] le parole: “dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore” sono sostituite dalle seguenti: “, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
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