Acquisto auto con legge 104: il concessionario non si può opporre

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02/08/2019

Acquisto auto con legge 104, il concessionario non può rifiutarsi di applicare l’IVA agevolata al 4%. Ecco la sentenza xhe condanna l’Agenzia dell’Entrate

Acquisto auto con legge 104: il concessionario non si può opporre

I soggetti portatori di handicap possono avvalersi di agevolazioni e sgravi fiscali per l’acquisto dell’automobile, come l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. Con la legge 104/1992 i soggetti portatori di handicap possono godere della detrazione Irpef del 19% sull’acquisto, sulle spese di manutenzione, inoltre possono far richiesta dell’esenzione dal bollo auto e dell’agevolazione Iva al 4%.

Legge 104: i principi generali

La normativa vigente stabilisce che il verbale di invalidità alla legge 104/1992 deve riportare in modo chiaro lo stato invalidante e la sua gravità. Inoltre deve indicare i requisiti previsti all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, per poter fruire delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. Il decreto “Semplifica Italia” del 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile devono riportare: “l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.

Legge 104: agevolazioni Iva per l’acquisto di auto per disabili

Nel momento in cui si effettua un acquista di un’auto da parte di un disabile, il concessionario richiede la documentazione che dà diritto alle agevolazioni e in caso di documentazione non idonea si può rifiutare di applicare le agevolazioni. Non vi è obbligo del concessionario di auto verificare la veridicità dell’autocertificazione né che il certificato di invalidità sia completo o appropriato. La Commissione Tributaria Regionale di Bari con la sentenza del 21 maggio 2019 ha riconosciuto questo principio di diritto.

Legge 104: la vicenda tributaria

La vicenda che si è sentenziato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione staccata di Lecce 23 – è nata dall’accertamento di quasi 100 mila euro emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una concessionaria di autovetture. I giudici di primo grado hanno provveduto all’annullamento dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha impugnato la sentenza con appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale che ha confermato, la decisione dei giudici di primo grado, affermando i seguenti principi di diritto e di merito:


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  1. per poter fruire dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata per l’acquisto di un’autovettura da parte di un disabile è sufficiente la documentazione medica. Il concessionario non ha obbligo alcuno di accertare la veridicità dell’autocertificazione né la completezza ed appropriatezza del certificato di invalidità;
  2. gli incentivi che vengono riconosciuti dal concedente al concessionario sono esclusi dal campo di imponibilità IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/72, non rappresentando essi il corrispettivo di un obbligo di “facere”, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità”.

Iva agevolata al 4%: sentenza del Tribunale di Bari

La Commissione Tributaria Regionale di Bari con precedente sentenza n.2175 del 20 ottobre 2015 si era già pronunciata in materia. Nella fattispecie la Guardia di finanza nel 2007 e nel 2009 aveva redatto dei verbali di constatazione nei confronti di una concessionaria, inerenti gli esercizi di imposta 2004/2005/2006. Di seguito sono giunti tre avvisi di accertamento dove si determinava una maggiore imposta superiore a 100.000,00 euro, oltre interessi e sanzioni.

Ma la concessionaria nel 2010, dopo aver subito un accertamento con esito negativo, ha impugnato gli avvisi di accertamento facendo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Contrastando la pretesa dell’amministrazione finanziaria fondata sull’indebita applicazione dell’aliquota Iva agevolata con legge 104 a favore di soggetti disabili per l’acquisto di autovetture nuove, e sul recupero a tassazione degli incentivi commerciali ricevuti dalla casa madre G.M. Italia srl considerati come corrispettivi. La concessionaria chiedeva l’annullamento dell’avviso impugnato per difetto di motivazione, infondatezza nel merito ed errata determinazione delle sanzioni.

Agevolazione Iva: la sentenza

L’Agenzia delle entrate si era costituita in giudizio dichiarando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese di lite. I giudici di prime cure avevano accolto i rispettivi ricorsi compensando le spese di lite. La controparte, ritenendo infondato ciò che era sostenuto dall’Ufficio, ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma delle sentenze impugnate. Contestando che la documentazione necessaria per l’applicazione delle agevolazioni Iva è stata sempre presentata in base alle leggi in materia e alle disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate tramite circolari ministeriali. Inoltre gli adempimenti del venditore erano stati sempre esaustivi e conformi alle leggi nn. 449/97, 388/2000 e alla prassi emanata dal fisco.


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La Commissione, dopo aver rilevato il collegamento soggettivo e oggettivo dei procedimenti ne ha disposto la trattazione unitaria, confermando la richiesta dell’Ufficio circa il recupero IVA di €. 5.325,39 riguardante due contestazioni riconosciute dalla parte, per le vendite di auto effettuate con Iva ridotta del 4%. Mentre per la applicazione di aliquota Iva ridotta a favore di soggetti disabili con legge 104, applicata regolarmente nelle altre fatture, si è espressa nel senso che “il concessionario ha operato correttamente in conformità alle leggi (art. 8 legge n.449/97 e art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) e agli indirizzi ministeriali tramite risoluzione n. 56 del 11/05/2011, già nota all’ufficio”.

In conclusione la richiesta erariale è stata riconosciuta infondata e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese.

Acquisto auto senza legge 104: è possibile il recupero Iva e Irpef?

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