Assegno di assistenza con percentuale invalidante dal 74% al 99%
Analizziamo chi ha diritto all’assegno di assistenza, la cumulabilità e l’incompatibilità con l’assegno di invalidità e altre prestazioni previdenziali.
Si ha diritto all’assegno di assistenza per handicap grave quando è stata riconosciuta una determinata percentuale invalidante. Analizziamo chi può beneficiarne e quanto è compatibile e cumulabile con altre prestazioni previdenziali.
Assegno di assistenza mensile
Possono fare domanda dell’assegno mensile di assistenza gli invalidi civili a cui è stata riconosciuta una percentuale invalidante uguale o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento. L’assegno mensile di assistenza è incompatibile con le seguenti prestazioni:
- pensioni di invalidità (lavoratori dipendenti e autonomi) erogate a qualsiasi titolo dall’INPS e da altri enti;
- pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di servizio o di lavoro;
- rendita INAIL;
- indennità di accompagnamento Inps, Inail e altri Enti.
L’assegno mensile di assistenza non è compatibile e non cumulabile con le altre prestazioni previdenziali.
In riferimento alla rendita Inail rientrano nel regime di incompatibilità le prestazione economiche dirette quali: assegno di incollocabilità; rendite dirette; assegno per assistenza personale e continuativa. Viene esclusa dall’incompatibilità la rendita ai superstiti e l’assegno speciale continuativo ex legge 248/1976.
Opzione di scelta
La normativa prevede l’opzione di scelta fra le varie prestazioni previdenziali. L’interessato potrà scegliere la prestazione più conveniente.
L’opzione è irrevocabile, tranne per l’assegno mensile di assistenza e la rendita Inail. La normativa infatti, prevede che la facoltà di opzione solo in questi due casi, può essere esercitata anche in futuro (purché sussistano i requisiti circolare INAIL n. 54/1993)
Assegno cumulabile sono in caso di pluriminorazioni
L’assegno di assistenza è cumulabile solo con alcune prestazioni assistenziali quando ci sono pluriminorazioni, e sono:
- pensione e l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti;
- pensione e l’indennità speciale per ciechi parziali;
- pensione indennità di comunicazione per i sordi civili.
Resta ferma l’incompatibilità fra l’assegno di assistenza mensile e l’assegno ordinario di invalidità. Il contribuente può sempre optare tra le due prestazioni quella più conveniente.
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