Congedo biennale retribuito con legge 104, anche per i coniugi separati

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22/08/2019

È legittimo fruire del congedo straordinario per assistere l’ex coniuge in situazione di gravità ai senti della legge 104, anche in caso di separazione.

Congedo biennale retribuito con legge 104, anche per i coniugi separati

Il congedo straordinario biennale per assistere il familiare in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 ha delle regole stringenti sul diritto di priorità familiare. Un lettore ci pone la seguente domanda: Salve chiedo cortesemente se in caso di separazione legale della coppia si può comunque usufruire del congedo (preciso stessa residenza). Grazie

Beneficiari del congedo biennale con legge 104

Abbiamo parlato più volte del diritto di priorità vincolante nel congedo straordinario legge 151, ed esattamente possono fare domanda:

“il coniuge convivente con la persona con disabilità grave e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi; in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi e, in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma”.

Nello specifico, il coniuge è tra i possibili fruitori sia per i benefici dei permessi legge 104 e del congedo straordinario legge 151, con la differenza che nel caso dei permessi è uno dei possibili fruitori, nel congedo straordinario il primo non è sostituibile da altri familiari.

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La parola “mancanti” precisa una situazione ben precisa

Con la parola “mancanti” la normativa precisa una situazione ben precisa che non indica solo una situazione naturale e giuridica, ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (Inps 155/2010).


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Quindi, da quanto si evince, che il coniuge separato o divorziato, non ha i requisiti per beneficiare del congedo straordinario per assistere il familiare in situazione di handicap grave. Questo vale anche se la separazione legale non scioglie il vincolo del matrimonio e il coniuge separato rimane coniuge agli effetti di legge.

In effetti la situazione di coniugi separati rimanda allo stato di “mancanza”, diversamente è per i permessi legge 104 (Circolare Inps n. 32/2012).

Separazione di fatto: legittimo il congedo straordinario

Nel caso della separazione di fatto, chiamata anche “separazione in casa”, cioè nessuno dei due coniugi lascia la casa coniugale, condizione prevista dal Codice civile, e quindi permane la condizione di convivenza, in questo caso  i separati possono fruire anche del congedo straordinario biennale retribuito per assistere l’ex  coniuge in situazione di handicap grave.

Quindi, se ci sono i requisiti di legge e la residenza di entrambi i coniugi, è possibile fare domanda per accudire l’ex coniuge in situazione di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3.

Fonte: SuperAbile

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