Congedo straordinario con legge 104: tempi dalla domanda alla concessione del datore di lavoro

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24/09/2019

Quali sono i tempi e le modalità per il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con legge 104 e cosa fare se il datore di lavoro li nega?

Congedo straordinario con legge 104: tempi dalla domanda alla concessione del datore di lavoro

Una domanda frequente sul congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, riguarda i tempi di fruizione dall’inoltro della domanda. Molti dipendenti trovano ostacoli con il datore di lavoro, analizziamo i tempi che la normativa predispone dall’atto della domanda inviata all’Inps.

Congedo straordinario: tempi dalla domanda alla fruizione

Il Decreto Legislativo 151/2001 precisa che  “[…] hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta”. Lo chiarisce anche la circolare Inps n. 64 del 15 marzo 2011, nella quale si legge che: : “Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”.

Congedo straordinario negato dal datore di lavoro

Un lettore ci segnala quanto segue: Buongiorno, volevo sapere come contattare Angelina Tortora  per una domanda sulla legge 104, ho inoltrato la domanda online per la legge 104 per avere il congedo straordinario comma 3 articolo 3 chiesto prima per 6 mesi però la ditta per cui lavoro non me lo concede perché  ancora non ho ricevuto la conferma della inps e mi ha fatto rientrare a lavoro. Può fare questo lavoro la ditta per cui lavoro? Attendo una vostra risposta grazie

Il datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta deve concedere il congedo straordinario 

Nelle circolari non viene segnalata tale procedura, al contrario sempre la circolare Inps n. 64/2011 sopra menzionata al punto 5 recita: “L’INPS, dal canto suo, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza all’interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. Non è, in sostanza, previsto un provvedimento esplicito di “autorizzazione” nell’ipotesi di esito positivo delle valutazioni anzidette.“


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A chiarire questo concetto anche la Circolare Inpdap n. 2/2002 e la n. 22/2011 chiariscono che: “ il congedo straordinario deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”.

Riepilogando, sia nel settore pubblico che nel settore privato, il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa indicazione del datore di lavoro, ma il lavoratore ha comunque diritto a fruirne entro 60 giorni dalla richiesta. 

Faccia presente al datore di lavoro le circolari Inps e Inpdap di seguito elencate e faccia valere i suoi diritti.

Norme di riferimento 

Circolare Inps n. 64 del 2011

Circolare INPDAP 28 dicembre 2011, n. 22 – “Art. 42, commi da 5 a 5–quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti”.

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