Congedo straordinario legge 104, se cambio residenza succede qualcosa?

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31/08/2020

Congedo straordinario legge 104, con il cambio di residenza in un’altra regione, devo comunicare qualcosa? La comunicazione è diversa se dipendente pubblico e privato, scopriamo cosa fare in questi casa.

Congedo straordinario legge 104, se cambio residenza succede qualcosa?

Il congedo straordinario legge 104, permette di fruire di due anni retribuiti (anche non consecutivi), di assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Uno dei requisiti fondamentali per fare domanda del congedo è la residenza con il familiare d’assistere, che si intende soddisfatta anche con la coabitazione (stesso stabile ma appartamento diverso), oppure con la dimora temporanea che dura massimo dodici mesi. 

Congedo straordinario legge: il cambio di residenza implica una comunicazione? 

Un lettore ci chiede:  “usufruisco del congedo straordinario di due anni, nel frattempo ci siamo trasferirti in un’altra regione. Cosa devo fare? Basta solo la comunicazione al datore di lavoro?”

La comunicazione cambia se si tratta di dipendente settore pubblico o privato

Come sopra specificato il requisito si convivenza è un requisito fondamentale, se si trasferisce tutto il nucleo familiare e si tratta di un dipendente del settore pubblico, è sufficiente comunicare al datore di lavoro il cambio di residenza e al Comune. 


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Se invece, si tratta di un dipendente del settore privato, la comunicazione deve essere inoltrata anche all’Inps. 

Va ricordato che in ogni caso è indispensabile mantenere la convivenza con il familiare che si assiste. 

Diritto priorità familiare da rispettare

Oltre al requisito di convivenza esiste per il congedo straordinario legge anche il diritto di priorità familiare che viene superato solo se il familiare avente diritto è mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti.

 L’ordine da rispettare è così delineato:

coniuge con la persona con disabilità, componenti dell’unione civile conviventi;

genitori anche adottivi in caso si mancanza, decesso o patologie invalidanti;

figli conviventi in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti;

fratelli conviventi in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti;

il parente affine al terzo grado convivente  in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti;

uno dei figli ancora non conviventi all’atto della domanda ma che si impegna a stabilire la convivenza il primo possibile. 

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