Cure termali con invalidità, come fare domanda

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26/08/2020

Cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come fare domanda e i requisiti per accedere.

Cure termali con invalidità, come fare domanda

Possono accedere alle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per un solo ciclo nell’anno, ciascun assistito che rientri in determinati requisiti e per determinate patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali. 

Come fare domanda per le cure termali

Per poter accedere alle cure termali a carico del SSN, bisogna che il medico di famiglia rilasci la proposta/richiesta che deve essere redatta sul ricettario standard rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Il medico di famiglia, che rilascia il certificato, deve essere colui che deve attestare che il richiedente trova beneficio con le cure termali in base alla sua patologia. 

La prescrizione sarà esaminata dal medico delle Terme che deve constatare se la disabilità e le prestazioni da eseguire portino ad un beneficio effettivo. Se il medico delle terme rileva differenza fra le cure prescritte e la patologia del richiedente, può concordare eventuale modifiche delle cure con il medico referente della Asl, senza apportare modifiche alla diagnosi formulata dal medico specialista o di base. 

All’accoglimento della prescrizione il Direttore Sanitario delle Terme o medico incaricato, redige la cartella clinica con le indicazione delle modalità e tempi per la somministrazione della cura prescritta. 

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Beneficiari

Possono accedere alle cure termali in base alla patologia i cittadini di età compresa tra i sei anni e sessantacinque anni di età e devono pagare una quota fissa per l’intero ciclo di cura, che ammonta a euro 55,00. 


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I pazienti con esenzione pagano una quota fissa di euro 3,10, e sono:

coloro che hanno un’età inferiore ai sei anni e superiore ai sessantacinque anni, che fanno parte di un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a euro 36.151,98;

disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare ad un nucleo familiare con reddito totale non superiore a euro  8.263,31 e fino a euro 11.362,05, se con  coniuge più euro 516,46 per ogni figlio a carico;

titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito totale non superiore a euro  8.263,31 e fino a euro 11.362,05, se con  coniuge più euro 516,46 per ogni figlio a carico;

titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti allo stesso nucleo familiare, il reddito di riferimento complessivo non deve essere superiore a euro   8.263,31  e fino a euro 11.362,05, se con  coniuge più euro 516,46 per ogni figlio a carico;


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persone cieche e sordomute di cui all’art. 6 e 7 Legge 482/68

persone invalide civili dal 67 al 99 per cento;

persone invalide civili dal 67 al 79 per cento con assegno di accompagnamento;

persone invalide per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^;

persone invalide per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^, le prestazioni sono correlate esclusivamente alla  patologia invalidante;

persone invalide del lavoro con invalidità inferiore ai due terzi, solo per le patologie invalidanti;

persone invalide di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ non titolari di pensione diretta vitalizia

le persone invalide di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ solo per la patologia invalidante;

persone con patologie neoplastiche maligne

persone esenti per patologia solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante.

I pazienti che non pagato la quota fissa perchè totalmente esenti, sono:

Coloro che percepiscono una rendita diretta vitalizia: invalidi civili al 100%; invalidi con accompagnamento; titolari di pensione di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^; appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ solo per le prestazioni inerenti la patologia invalidante; appartenenti alla 1^ categoria; invalidi dal lavoro con una percentuale superiore all’80%; ciechi assoluti. 

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