Invalidità al 46%, come fare per ottenere la legge 104 e le agevolazioni?

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19/10/2018

Chi possiede un’invalidità al 46% può fare richiesta della legge 104 art. 3 comma 3 per fruire dei permessi lavorativi e tutte le agevolazioni?

Invalidità al 46%, come fare per ottenere la legge 104 e le agevolazioni?

Invalidità e legge 104: Buongiorno, ho 46 anni. Lavoro come insegnante alla scuola primaria. Nel 2002 ho avuto il Linfoma di Hodking ma non mi fu riconosciuta l’invalidità. A marzo di questo anno, in seguito a radioterapia e chemioterapia, ho subito la sostituzione della valvola aortica con una valvola meccanica e due by- pass coronarici. Ho fatto richiesta di invalidità ed ho ottenuto una invalidità del 46% senza legge 104. Che devo fare, dal momento che prendo un farmaco salvavita (coumadin) che mi costringe a continui prelievi per il dosaggio, per ottenere la legge 104?  Certa di una vostra risposta, ringrazio e saluto

 

Prima di capire come fare per poter ottenere la legge 104, è bene chiarire che l’invalidità e la legge 104 anche se sono correlate, non dipendono una dall’altra. Mi spiego, non è detto che alla persona a cui è stata riconosciuta un’invalidità civile, sia riconosciuta anche la legge 104. Il riconoscimento della Legge 104, non può essere collegato nemmeno al riconoscimento della condizione dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che dà diritto all’assegno di accompagnamento, se contestualmente è riconosciuta un’invalidità del 100%. Di frequente, accade che alla persona con invalida al 100% con accompagnamento, sia riconosciuta la legge 104, ma non è una procedura automatica.

La Commissione medica che valuta l’invalidità e la legge 104

La Commissione medica ASL integrata dal medico Inps all’atto della visita accede, attraverso la rete internet o mediante cooperazione applicativa, al fascicolo elettronico dell’interessato contenente la domanda telematica completa del certificato medico.


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La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico, nel quale troverà precompilati i campi relativi alla sezione anagrafica.

Nel verbale saranno registrati tutti i dati della visita:

  • dati identificativi della Commissione;
  • dati anagrafici;
  • estremi del documento di riconoscimento;
  • antecedenti lavorativi;
  • tipologia della domanda (invalidità civile, cecità, sordità);
  • tipologia dell’accertamento (ambulatoriale, domiciliare, primo accertamento, aggravamento, revisione);
  • documentazione sanitaria esibita;
  • anamnesi, obiettività;
  • richiesta di ulteriore documentazione / ulteriori accertamenti;
  • diagnosi con indicazione della codifica DM 5.2.1992 e ICD-9 e adozione della procedura next-mate in caso di valutazioni percentualistiche;
  • valutazione, con riferimento alla tipologia della domanda ed all’età dell’istante;
  • eventuale indicazione di una revisione programmata;
  • eventuale indicazione della ricorrenze degli estremi del DM 2.8.2007 e della relativa voce dell’allegato;
  • gruppo firma informatizzato, con registrazione per ognuno dei componenti del giudizio “favorevole” o “contrario” al fine di selezionare automaticamente i verbali definiti all’unanimità o a maggioranza.

La documentazione sanitaria presentata all’atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps in caso di necessità.

Per le domande di disabilità la Commissione medica integrata redige una relazione in cui è formulata la diagnosi funzionale sulle capacità lavorative del richiedente per il collocamento mirato. La relazione, dopo il giudizio definitivo da parte dell’Inps, deve essere trasmessa alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro.

Ricorso per il mancato riconoscimento della legge 104

Nel verbale redatto dalla Commissione medica, viene riconosciuto lo stato di handicap, che può essere:

  • soggetto a revisione: il verbale avrà una scadenza, e la persona interessata si dovrà sottoporre a nuovo accertamento entro la data indicata nel verbale;
  • soggetto ad aggravamento: il soggetto disabile, può richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap.


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Se l’handicap non viene riconosciuto o è riconosciuto in misura minore rispetto alle aspettative, è possibile presentare ricorso contro il verbale. Prima di avviare il ricorso giudiziario, la persona con patologia invalidante, deve sottoporsi a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio.

Una volta presentato il ricorso, il giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che svolgerà gli approfondimenti necessari all’accertamento del requisito sanitario, insieme a un medico legale dell’INPS.

Terminata la consulenza tecnica, il CTU trasmette al giudice una relazione peritale definitiva a seguito della quale il giudice stesso fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare se intendano contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico.

Conclusione

Se ci sono i presupposti, può presentare ricorso. In alternativa, può presentare una nuova domanda di aggravamento che segue lo stesso iter medico legale per la richiesta di invalidità.

La legge 104 art. 3 comma 3 che dà diritto alle agevolazioni per invalidi, tra cui i permessi retributivi, predispone un handicap grave. Le consiglio di valutare  con il suo medico di base, se la sua patologia rientra in questa tipologia.

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