Invalidità e i benefici legge 104, ecco le differenze

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04/10/2018

Tra l’invalidità civile e la legge 104 ci sono delle differenze essenziali, vediamo quali sono per far valere pienamente i nostri diritti

Invalidità e i benefici legge 104, ecco le differenze

In questo articolo facciamo un po’ di chiarezza sulla quale sia la differenza tra invalidità e legge 104. L’invalidità civile spetta a quei soggetti che hanno problemi di salute, cioè chi è affetto da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, mentre i benefici della legge 104 spetta a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Differenza tra legge 104 e invalidità

Per legge 104 si intende i benefici che la normativa italiana prevede per la persona che si trova in condizione di handicap ed è una cosa diversa rispetto all’invalidità civile. Le differenze sono le seguenti:

  • l’invalido civile è un soggetto che, a causa di una malattia o menomazione, subisce una riduzione della sua capacità lavorativa in misura superiore a un terzo;
  • il portatore di handicap è una persona che, a causa di una menomazione o disabilità, versa in una condizione di svantaggio, trovandosi impedita nello svolgimento del suo ruolo sociale.

Queste due condizioni spesso possono essere ritrovate in un solo soggetto ed è possibile procedere per entrambe in un unico pratica semplificando il lavoro della commissione medica e evitando ulteriore stress per ai richiedenti. Bisogna però far presente le valutazioni vanno tenute ben distinte.


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Un soggetto, inoltre, può essere riconosciuto invalido civile ma è possibile che non gli venga riconosciuto i benefici della legge 104, perché è ben inserito nel contesto sociale; invece è possibile che ad una persona non gli viene riconosciuta l’invalidità civile, perché la sua capacità lavorativa non è ridotta di un terzo ma gli venga riconosciuto i benefici della legge 104, perché la sua malattia o menomazione le procura un significativo disagio sociale.

La legge 104/1992 definisce “il portatore di handicap un soggetto affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che determina per lui una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, derivante da difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. La minorazione può essere stabile o progressiva.” Per poter definire la percentuale di invalidità vi sono apposite tabelle che riportano patologie e menomazioni e ad ognuna di esse è attribuito un punteggio. Se in uno stesso soggetto vi sono presenti più patologie, la percentuale di invalidità si calcola con apposite formule specifiche.

L’handicap va invece valutato in modo diverso, infatti non ci sono tabelle di riferimento, ma la valutazione oltre alle patologie e minorazioni va effettuata considerando anche il contesto sociale e culturale nel quale egli ha vissuto e vive tutt’ora. Per questo la valutazione della condizione di handicap non può essere affidata a tabelle, ma deve tenere conto di diverse variabili da esaminare caso per caso.

Differenza tra legge 104 e accompagnamento

Tra i benefici delle legge 104 non vi è l’indennità di accompagnamento. Quest’ultimo viene riconosciuto ad un invalido con la percentuale del 100%, quindi persone che non sono in grado di svolgere le azioni abituali quotidiane, come vestirsi, lavarsi, camminare e così via. Quindi gli viene concesso un sostegno economico in modo che abbia la possibilità di pagare una persona che lo accompagni durante le azioni giornaliere.


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Il soggetto con handicap può si aver diritto all’assegno di accompagnamento, ma può anche essere sufficientemente autonoma. Pertanto le due situazioni, anche se a volte coesistono devono essere tenute ben distinte.

Come si ottengono i benefici della legge 104

Per poter beneficiare della legge 104 bisogna sottoporsi a visita presso una commissione medica dell’ASL di competenza. La commissione è composta da un medico dell’INPS, e, se il soggetto è affetto da patologie complesse, anche da medici specialistici.

Per avviare la procedura bisogna seguire questi itinerario:

  • Recarsi dal proprio medico curante che compilerà e trasmetterà in via telematica all’INPS un certificato con la diagnosi;
  • All’invio del certificato, il sistema rilascerà una ricevuta con un numero di protocollo, che il paziente deve conservare;
  • Entro i successivi 30 giorni, bisogna presentare domanda all’INPS, per in via telematica. Quindi la domanda va inoltrata tramite la piattaforma dell’INPS se si è in possesso di un PIN altrimenti bisogna rivolgersi ad un patronato, un’associazione sindacale o un CAF;
  • Nella domanda occorre specificare il numero di protocollo contenuto nella ricevuta rilasciata dal medico, in modo che il sistema collegherà la domanda al certificato medico inviato in precedenza.
  • Inoltrata la domanda, sarà possibile scegliere la data della visita tra quelle che il sistema mostrerà oppure la data verrà inviata successivamente all’interessato, a mezzo raccomandata.

Se il richiedente è impossibilitato a presentarsi alla visita medica, può richiedere un’ulteriore appuntamento. Nel caso in cui non ci si presenta per due volte consecutive alla visita medica, la domanda decade e bisogna ripetere la procedura. Se invece l’impedimento sono le condizioni fisiche del paziente si può richiedere la visita domiciliare. La richiesta va inoltrata almeno cinque giorni prima della data della visita, inviando anche un certificato medico che attesti che il paziente è impossibilitato nel muoversi.

A conclusione della visita viene redatto un verbale, che verrà sottoposto all’approvazione della Commissione. Una volta approvato all’unanimità, il verbale verrà convalidato dal responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS.   Adesso si può dare inizio alla procedura di richiesta per il riconoscimento dei benefici della legge 104. Se, invece, il verbale viene approvato a maggioranza, il responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps avrà tempo 10 giorni per convalidarlo o richiedere approfondimenti, con un’ulteriore visita entro 20 giorni, facendo richiesta di specialisti nella patologia dalla quale è affetto il richiedente. Il verbale, infine, può prevedere che lo stato di handicap accertato sia soggetto a revisione dopo un certo periodo, nel caso in cui la Commissione ritenga possibile che esso si riduca o si aggravi nel tempo. Il paziente che non concorda con ciò che il verbale notifica può proporre ricorso al Tribunale entro sei mesi dalla notifica.

Quali sono i benefici della legge 104

Il tipo di handicap che può essere riconosciuto è di tre tipologie:

  • non grave;
  • in situazione di gravità;
  • in misura superiore ai 2/3.

Per la prima tipologia, quindi non grave, non sono previste particolari agevolazioni.

Per la tipologia di gravità i benefici sono i seguenti:

  • il portatore di handicap o i familiari che lo assistono hanno diritto a permessi lavorativi retribuiti, per 3 giorni al mese;
  • possono essere rifiutati, da parte degli stessi soggetti, il trasferimento e il lavoro notturno;
  • è possibile richiedere un congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nel corso della vita lavorativa;
  • i dipendenti pubblici hanno priorità nella scelta della sede;
  • sono previste agevolazioni fiscali per spese mediche e di assistenza specifica, e per l’acquisto di sussidi ed attrezzature.

Uno stesso soggetto può essere riconosciuto contemporaneamente all’handicap anche l’invalidità civile, come abbiamo detto all’inizio dell’articolo. Quindi in presenza di invalidità civile, il soggetto può godere, inoltre, dei seguenti benefici:

  • se l’invalidità riconosciuta è superiore ai 2/3, il soggetto avrà diritto all’assegno ordinario d’invalidità, se possiede i requisiti contributivi minimi;
  • se i requisiti contributivi mancano, si avrà diritto all’assegno d’invalidità civile, a condizione che la percentuale d’invalidità sia almeno del 74% e non oltrepassi i limiti reddituali che vengono stabiliti periodicamente;
  • se all’interessato viene riconosciuta l’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, egli ha diritto alla pensione d’inabilità, a condizione che possieda almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio e 5 anni di anzianità assicurativa;
  • se i suddetti requisiti contributivi mancano, se non supera i limiti reddituali ha diritto alla pensione per invalidi civili totali;
  • se il portatore di handicap è anche invalido al 100% ed ha difficoltà a compiere gli ordinari atti della vita, gli può essere riconosciuto un assegno di accompagnamento.

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