Invalidità e riconoscimento dello stato di handicap grave: legge 104 art. 3 comma 3
L’invalidità al 100 per 100 non predispone in automatico lo stato di handicap grave che da diritto a molte agevolazioni, ecco cosa fare.
L’invalidità al 100 per 100 non predispone in automatico lo stato di handicap grave che da diritto a molte agevolazioni, rispondiamo al quesito di un nostro lettore: Buonasera, mi hanno riconosciuto invalido Civile al 100 per 100 con statale è permanente inabilità lavorativa al 100% art 2 e 12 epilessia rimprovera multifocale con crisi parziali di tipo motori semplice a frequenze plurisettiimanali, nel 2010 il morbo crahn. Nel 2013 un ictus ischemico lasciandomi alcuni problemi la spalla dx da operare forti dolori alla schiena il reumatologo mi riferisce che l’attrito sta prendendo piede ho chiesto la 104 art 1 com.3 ma non se ne fanno la vergogna o chiesto la 335/95 mi hanno riso in faccia eppure ho 28 anni di contributi, grazie.
Invalidità e inabilità: riconoscimento dei diritti
Gent.mo Sig.
Pur comprendendo il Suo sgomento Le confermo che vi è una distinzione tra i concetti di invalidità e inabilità e ciò, quindi, anche nell’esistenza delle diverse condizioni richieste per il riconoscimento dei diversi diritti.
Non essendo i due concetti, strettamente legati, può verificarsi, come nel Suo caso, che è possibile il riconoscimento dell’invalidità al 100% ma non il riconoscimento dello status di handicap grave pur in presenza di un’invalidità al 100%.
Il riconoscimento, infatti, di handicap è previsto per coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di relazione, integrazione lavorativa e apprendimento.
L’invalidità invece rappresenta una riduzione della capacità lavorativa, valutata con criteri medico-legali ovvero tramite percentuali.
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Ed infine, diverse condizioni sono previste, anche per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 335.
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso l’Inps;
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
In presenza di una diversa valutazione rispetto alle effettive condizioni di salute, Le rammento la possibilità di poter ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena