Legge 104 da art. 3 comma 1 ad art. 3 comma 3: come far cambiare il verbale

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28/10/2019

Come vedersi riconoscere il passaggio da handicap ad handicap grave sul certificato sanitario.

Legge 104 da art. 3 comma 1 ad art. 3 comma 3: come far cambiare il verbale

La legge 104 prevede specifici benefici nel caso sia stato riconosciuto l’handicap grave che non spettano nel caso di handicap. Ma cosa accade se con ricorso si ottiene il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3 che non è, quindi, riportato sul verbale di sanitario? Vediamo il caso specifico di un lettore che ci scrive la sua storia.

Legge 104 e riconoscimento handicap grave

Il nostro lettore ci scrive:

Preg.ma dott.ssa Del Pidio……. dopo aver letto suoi articoli sono certo che Lei sappia a chi occorre rivolgersi o cosa fare per ottenere i benefici riveniente da un’invalidità Ex L 104 ART. 3 COMMA 3 ottenuto tramite ricorso all’AG…
La prego voler leggere quanto di seguito ….
In realtà sto cercando disperatamente aiuto per riuscire a risolvere un problema vicino alla follia burocratica . Tempo fa mi venne riconosciuta la disabilità ma con riferimento all’ART.3 COMMA 1 con la seguente dicitura: è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992). Stante le patologie feci ricorso al giudice che, a seguito della relazione del CTU in data16.06.2019 emise sentenza a me favorevole …. omississ…. Che letta la relazione di consulenza che ha concluso la SUSSISTENZA del requisito sanitario per la prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa(13.11.2017) riconosce la condizione di portatore di handicap in condizioni di gravità ex art 3 comma III L104/1992 .
A questo punto chiedo all’INPS in varie forme, sia epistolari in On Line che presso i loro uffici della Sede di Palermo di ADEGUARE A COERENZA, ANCHE CON UN NUOVA DICHIARAZIONE, il precedente verbale sanitario del 29.06.2018 in cui l’Ente, secondo quanto previsto dall’Art.3 comma 1 L104/92, si limitava alla concessione dei benefici rivenienti dall’art. 381 del DPR 495/1992 .
IN VARIE OCCASIONI HO CHIESTO PERTANTO UN UFFICIALE DOCUMENTO CHE , alla luce della nuova realtà, CONTEMPLASSE ANCHE GLI ULTERIORI BENEFICI DI LEGGE PER I DISABILLI DELLA SPECIE (ex ART3 comma 3 L104). *Detta istanza trae origine dalle perentorie disposizioni dell’UFFICIO DELLE ENTRATE che esige specifico richiamo alle leggi circa detrazioni fiscali di cui si ha diritto nel provvedimento dell’INPS*
Un esempio pratico…. qualora io volessi sostituire la mia autovettura acquistandone un’altra nuova, al fine di ottenere l’IVA agevolata, NON E’ SUFFICIENTE che io consegni copia della SENTENZA ma devo presentare alla concessionaria documentazione UFFICIALE che, INDICANDO UN HANDICAP RICONDUCIBILE ALL’ART.3 COMMA III DELLA L104 PREVEDA ESPRESSAMENTE ILDIRITTO ai benefici di cui all’ART. 30 ,comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
NB al momento il documento dell’Inps cita solamente i benefici di cui all’art 381, DPR 495/1992 ( contrassegno disabili)
Bene, anzi male ……….. io non so più a chi rivolgermi e come far capire all’INPS ciò di cui ho diritto ( per logica, benché quest’ultima quasi introvabile nelle normative delle strutture pubbliche) ovvero un nuovo provvedimento adeguato alla sentenza dell’AG. Alla mia ennesima richiesta l’INPS risponde: Per godere degli altri benefici deve produrre la copia dell’omologa in suo possesso all’ufficio in cui va a fare richiesta, l’Inps non può rilasciare niente in quanto la prestazione è stata riconosciuta con ricorso giudiziario.
*risposta insufficiente che non entra nel merito della richiesta e conforme a quanto richiesto dalle autorità finanziarie* E’ mai possibile che nessuno riesca a risolvere questa problematica ???

Purtroppo il suo caso non ha una risposta che trova precedenti, almeno per quanto mi riguarda. In base alla mia esperienza, però, posso dirle quali strade percorrerei per veder riconosciuto il diritto.

Essendo la prestazione riconosciuta tramite ricorso giudiziario doveva essere, a mio avviso, la stessa autorità che l’ha riconosciuta a richiedere che venisse in qualche modo verbalizzata. Non tenendo conto, probabilmente, della farraginosa burocrazia italiana si supponeva che un’omologa bastasse. 

A questo punto, però, potrebbe far presente al legale che l’ha seguita che quanto ottenuto non è utilizzabile poichè non presente sul verbale sanitario non aggiornato e chiedere se in qualche modo si può provvedere legalmente a costringere l’INPS a tale aggiornamento.

In seconda battuta, invece, potrebbe tentare di richiedere nuovamente il riconoscimento della legge 104 presentando, questa volta, oltre alla documentazione sanitaria che attesta la sua patologia anche l’omologa in suo possesso rilasciata dall’autorità giudiziaria. 


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