Pensione inabilità, il riconoscimento difficile ma non impossibile: ecco come fare
Pensione inabilità
Pensione inabilità: Buongiorno, il mio caso è il seguente, sono invalido totale e gravemente handicappato dal 2000, ho l’inabilità assoluta ad ogni lavoro, conseguita nel 2017, ma con retrodatazione al 2001, attualmente a fronte di sentenza del tribunale di primo grado, percepisco la sola indennità di accompagno senza ingiustificatamente la pensione di invalidità, che come da sentenza mi spetta….., infine fui assunto nel 1988 ma licenziato dal medesimo ente ministeriale nel 2014, per la quarta volta, dopo ben tre licenziamenti subiti per motivi di salute, in sostanza mi spetterebbe a fronte di tutto quanto detto, tramite la legge 335 del 1995 art.8 c.12, la pensione di inabilità con 40 quarantesimi?
Mi rendo conto che quanto detto rappresenta una situazione anomala ed intricata, comunque sono a vostra disposizione per eventuali consulenze o azioni legali da intraprendere, chiedo solo riscontro preciso e competente dato il caos e pressapochismo finora purtroppo ricevuto. Grazie per il momento, e saluti
Pensione inabilità: risponde l’avvocato
Gent.mo Sig.re,
dall’esposizione dei fatti così come da Lei narrati parrebbe applicabile certamente il riconoscimento del trattamento pensionistico così come disciplinata dall’art. 2 comma 12 legge 8 agosto 1995 n. 335 spettante di diritto in presenza di tutti i requisiti e della sussistenza assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ovviamente il tutto subordinato ad un attento esame di tutta la documentazione.
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Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena