Permessi con legge 104, abolito il requisito di convivenza, continuità ed esclusività

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03/02/2019

Permessi con legge 104 art. 3 comma 3, per assistere il familiare, aboliti i requisiti di convivenza, continuità ed esclusività.

Permessi con legge 104, abolito il requisito di convivenza, continuità ed esclusività

Permessi legge 104, per assistere il familiare con handicap grave: Sono una nonna che lavora nella scuola come collaboratore scolastico a mia nipote di 7 mesi è stata riconosciuta la 104, mia figlia vive da sola con un’altra bimba di 3 anni ed è disoccupata come anche il padre della bimba che non vive con loro posso usufruire io della legge 104 dato che mi devo prendere le ferie per accompagnare la mia nipotina alle visite che deve fare mensilmente? Aspettando una vostra risposta chiara porgo cordiali saluti grazie.

Analizziamo cosa prevede l’articolo 33 della legge 104 del 1992 che regola la normativa sui permessi di lavoro, in particolare stabilisce che la persona con disabilità grave possa essere assistita dal familiare che possegga i requisiti previsti dalla legge. La normativa stabilisce che hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Il diritto è esteso anche ai parenti affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni.

Quindi, il familiare, con rapporto di lavoro pubblico o privato, anche se a tempo determinato, può fruire dei permessi ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, nella misura dei tre giorni mensili anche frazionabili in ore, indipendentemente dall’orario di lavoro.

Condizioni per poter assistere il familiare con handicap grave


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Le condizione essenziale per poter richiedere i permessi 104 è che al familiare da assistere:

  • sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
  • la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

I permessi legge 104, sono coperti da contribuzione figurativa (art. 19 della L. 53/2000), non trova applicazione per i dipendenti pubblici, per i quali la retribuzione di tali permessi giornalieri prevede anche la copertura contributiva.

Eliminati i requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza

Il requisito di convivenza e di continuità ed esclusività dell’assistenza, non sono più elementi considerati essenziali ai fini del godimento dei permessi legge 104 art. 3 comma 3. Pertanto, la presenza di familiari conviventi e non conviventi che possono prestare assistenza non impedisce ad altro familiare lavoratore di usufruire dei permessi.
Quindi, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il soggetto che intendesse fare richiesta dei permessi, potrà farla indipendentemente dalla presenza di altri soggetti legittimati a prestare assistenza. Inoltre, non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.

Fonte: Inail, Inps

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