Permessi legge 104 e ferie, non vanno decurtate (la sentenza)
La Corte di Cassazione è intervenuta in tema di permessi Legge 104, chiarendo che i periodi fruiti come permesso concorrono alla maturazione delle ferie.
Permessi legge 104 e ferie: interviene una nuova ordinanza della Corte di Cassazione, n. 14468, chiarendo ancora una volta che i periodi di assenza dal lavoro fruiti per l’assistenza di un familiare con grave disabilità in base all’art. 33 della Legge n. 104/92 concorrono alla maturazione delle ferie.
Permessi legge 104: il caso
La Corte già si era pronunciata con Sentenza n. 15435/2014 e Ordinanza n. 14187/2017.
La controversia giunta all’ultimo grado di giudizio trae le mosse dalla sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto la domanda avanzata da un dipendente di un’azienda di trasporti, diretta al riconoscimento dell’illegittimità della decurtazione operata dal datore di lavoro dei giorni di permesso Legge 104 nel computo delle ferie.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro e accoglie le argomentazioni del giudice di secondo grado.
L’ordinanza della Cassazione sottolinea che i permessi di cui alla legge 104/92 si inseriscono nell’ambito della tutela delle persone con disabilità predisposta dalla normativa interna ed internazionale.
Convenzione ONU
In particolare, la Cassazione mette in risalto quello che prevede la Convenzione ONU: “prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità”.
Finalità dei permessi legge 104
Per motivi di coerenza con i principi indicati dalla legislazione volta a garantire la protezione e la tutela dei familiari, protezione e tutela che costituiscono proprio la finalità dei permessi 104, è indispensabile scongiurare ogni incidenza negativa sull’uso dei permessi che possano indurre il lavoratore a rinunciarvi.
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Permessi legge 104 e conferma della Corte
La Corte di Cassazione conferma che non si maturano le ferie e la tredicesima mensilità solo nel caso in cui i permessi legge 104 si cumulano con il congedo parentale ordinario, che può determinare una significativa sospensione del lavoro, o con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione diversamente dall’indennità per i permessi 104 che è commisurata all’intera retribuzione. (Sentenza n. 15345/2014)
Fonte: SuperAbile