Permessi Legge 104 se il familiare è ricoverato cosa fare?
Permessi Legge 104/92, se il familiare con handicap grave è ricoverato in struttura si perdono, ma ci sono eccezioni.
Permessi legge 104 in occasione che il familiare venga ricoverato in una struttura ospedaliera pubblica o privata si perdono?
Analizziamo insieme cosa dice la normativa per i permessi legge 104.
Per poter richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere il familiare devono sussistere le seguenti condizioni:
- In base all’art. 3 comma 3 Legge 104/92 essere in possesso del certificato di handicap
- Il familiare non sia ricoverato a tempo pieno, cioè si intende ricovero a tempo pieno per tutte le ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private dove viene assicurata l’assistenza sanitaria continua. (INPS circolare n.155 del 3 dicembre 2010 punto 3 / Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A)
Permessi legge 104 ricovero a tempo pieno eccezioni
Come abbiamo dedotto i permessi legge 104/92 si perdono se il familiare fosse ricoverato a tempo pieno, ma ci sono delle eccezioni in cui su può ugualmente usufruire di ciò:
- Il familiare disabile ricoverato a tempo pieno ha esigenza di interrompere il ricovero per recarsi al di fuori di tale struttura per effettuare visite o terapie certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010).
- Ricovero a tempo pieno del familiare disabile in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine
- I sanitari della struttura ospedaliera, dove il disabile è ricoverato a tempo pieno, documentano la necessità da parte di un genitore o un familiare di assistere il disabile in situazione di gravità (circolare INPS n. 32/2012). Con la circolare n.90 del 23 maggio 2007, p. 7 l’assistenza ospedaliera di un disabile già era prevista per i bambini fino a tre anni di età.
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Legge 104: differenza tra assistenza sanitaria e assistenza non sanitaria
Le circolari INPS 155/2010 e Dipartimento della Funzione Pubblica 13/10 e le successive circolari fanno una chiara distinzione tra “assistenza sanitaria” e “assistenza non sanitaria”. Il lavoratore può avvalersi dei permessi per assistere il familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, come comunità-alloggio, case di riposo o case famiglia in quanto non forniscono assistenza sanitaria continua. Non si può usufruire dei permessi legge 104 quando il familiare disabile è ricoverato presso strutture ospedaliere pubbliche e private che assicurano un’assistenza sanitaria continua.
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