Permessi legge 104, se non si assiste un familiare, si può fare richiesta?
Permessi legge 104 art. 3 comma 3, se non si assiste un familiare, ma comunque convivente, si può fare richiesta dei permessi al datore di lavoro?
Permessi legge 104: Sono un insegnante e il mio compagno ha una figlia di disabile, che vive con noi e sono io ad occuparmene, in quanto lui è sempre fuori per lavoro. Non siamo sposati, posso chiedere io i permessi legge 104?
Analizziamo nel dettaglio gli aventi diritto a chiedere i permessi legge 104 per assistere il familiare con handicap grave (art. 3 comma 3).
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
Permessi legge 104: diritto ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità grave
Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
Nella normativa, l’espressione “mancanti” assume particolare rilevanza, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
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Permessi legge 104/92 passaggio del diritto solo in casi specifici
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati – coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), genitore – si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).
Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.
Conclusioni
Purtroppo, lei anche se si occupa della figlia del suo compagno, non può fruire dei permessi legge 104/92.
Permessi legge 104 per assistere il familiare, è obbligatoria la residenza?