Fondo perduto comuni montani calamitati, domanda dal 10/02 e scadenza il 24/02: requisiti, modello di istanza, istruzioni, tutte le informazioni su come richiederlo

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09/02/2021

I contributi al fondo perduto per i comuni montani all’interno del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate risalente allo scorso 8 febbraio 2021. Le informazioni per presentare l’istanza: si parte domani, attenzione alla scadenza del prossimo 24 febbraio.

Fondo perduto comuni montani calamitati, domanda dal 10/02 e scadenza il 24/02: requisiti, modello di istanza, istruzioni, tutte le informazioni su come richiederlo

I contributi a fondo perduto per comuni montani calamitati entrano nel vivo con la nuova comunicazione dell’Agenzia delle Entrate risalente allo scorso 8 febbraio 2021. L’aggiornamento risulta importante perché contiene tutti i dettagli riguardanti il modello utile per inoltrare l’istanza, oltre alle informazioni da sapere al fine di compilare correttamente la domanda.

Sul piatto ci sono i contributi destinati agli operatori IVA dei Comuni montani colpiti da Coronavirus. Rientrano nei beneficiari del provvedimento coloro che non hanno chiesto il finanziamento legato al Decreto Rilancio e che al contempo presentano i requisiti previsti all’interno del c.d. Decreto Agosto. Ma prima di tutto bisogna evidenziare la finestra temporale per l’invio della pratica, che risulta abbastanza ristretta.

Fondo perduto comuni montani: si partirà da domani 10 febbraio e ci sarà tempo entro e non oltre il prossimo 24 febbraio 2021: ecco i requisiti

Dal punto di vista pratico, bisogna sottolineare innanzitutto il calendario di riferimento per l’invio delle richieste di accesso al fondo perduto dei comuni montani. Si parte domani 10 febbraio, mentre l’ultima scadenza utile è fissata entro e non oltre il prossimo 24 febbraio 2021. Entrando nel merito del provvedimento, possono inoltrare le richieste tutti gli operatori IVA classificati come totalmente montani.


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I requisiti da rispettare riguardano quindi l’ubicazione del domicilio fiscale (o della sede operativa) all’interno dei comuni montani che risultano colpiti da calamità a partire dal 31 gennaio del 2020. In tal senso, è fondamentale la presenza della dichiarazione di emergenza redatta per via della pandemia dettata dal Covid-19. Bisogna inoltre non aver già presentato la domanda nel periodo precedente, cioè dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Infine, l’attività operativa deve risultare già avviata prima dello scorso 1° maggio 2020.

Fondo perduto comuni montani: le istruzioni contenute nella nuova comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità e le istruzioni di invio della domanda di accesso al Fondo perduto Comuni Montani all’interno del provvedimento numero 36282 risalente allo scorso 8 febbraio 2021. In questo modo, si dà seguito a quanto previsto all’interno dell’articolo numero 60 risalente allo scorso Decreto Agosto. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.


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Per individuare l’area di gestione della pratica bisogna quindi entrare nella propria area riservata e dirigersi sul portale Fatture e Corrispettivi. L’istanza è inviabile direttamente dal richiedente, oppure tramite un professionista abilitato all’intermediazione (e quindi con accesso al cassetto fiscale del soggetto IVA). In quest’ultimo caso è necessaria l’apposita delega.

Qualora il contributo richiesto superi la cifra di 150000 euro, è necessario anche trasmettere in formato PDF e con firma digitale il modello dell’istanza (comprensivo del quadro A, relativo alla certificazione antimafia). Il valore del contributo assegnato dipende dal rapporto tra limite complessivo di spesa e ammontare complessivo dei contributi richiesti tramite le istanze che verranno raccolte. Infine, una volta ottenuto il via libera alla domanda, il contributo sarà accreditato tramite bonifico sul conto bancario corrispondente all’IBAN indicato all’interno della pratica.

Come avviene il calcolo del contributo del Fondo perduto per comuni montani: le indicazioni dell’AdE

All’interno del proprio provvedimento, l’Agenzia delle Entrate specifica in che modo avviene il calcolo e l’erogazione del contributo. In particolare, nel testo si evidenzia che “tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito […] l’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”.

Rispetto all’effettivo pagamento, si specifica poi che “anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula uno specifico accordo”.

Fondo perduto per Comuni Montani: attenzione ai controlli da parte dell’Agenzia delle entrate

Infine, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sottolinea anche le attività di controllo che saranno effettuate prima di procedere al pagamento. In particolare, l’erogazione del fondo è legata alla valutazione della precisione dei dati comunicati dal richiedente. Il confronto avviene rispetto alle informazioni che risultano già in possesso della pubblica amministrazione attraverso l’archivio dell’Anagrafe Tributaria.

I controlli possono infatti portare al rifiuto della domanda. In particolare, saranno analizzati i dati relativi alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici inviati dal richiedente. Si procederà inoltre all’analisi dei dati fiscali sulle comunicazioni di liquidazioni periodiche e sulle dichiarazioni dell’IVA. Qualora i controlli dovessero portare alla necessità di un recupero delle cifre erogate, verranno applicate le relative sanzioni. Nello specifico, sono previste dalla legge sanzioni dal 100 al 200%, con aggiunta degli interessi. Resta sempre possibile la restituzione della somma non spettante tramite modello F24 (senza possibilità di compensazione).

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