Auto, possibile venderla quando è sottoposta a fermo amministrativo? Cosa succede e verifica

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12/04/2023

Auto, possibile venderla quando è sottoposta a fermo amministrativo? Cosa succede e verifica

Il Fermo amministrativo auto prevede il blocco temporaneo del veicolo, e in genere avviene quando il proprietario della macchina non paga le tasse per lungo tempo.

In seguito a tale blocco l’auto non potrà circolare, a meno che non si voglia incorrere in una pesante sanzione amministrativa che, per il proprietario, va a sommarsi ai debiti dovuti al fisco. L’auto, dunque, diventa del tutto inutilizzabile. In questo caso la soluzione più immediata potrebbe essere quella di vendere il mezzo; ma è possibile vendere un’auto sottoposta a mezzo amministrativo?

In questo articolo vedremo se è possibile cedere un’auto sottoposta a fermo amministrativo dietro il corrispettivo di un prezzo, quali sono le conseguenze della vendita e come fare per riconoscere un’auto sottoposta a fermo amministrativo.

Vendere un’auto con fermo amministrativo

La vendita di un’auto sottoposta a fermo amministrativo non è vietata dalla legge. Un’auto sottoposta a tale misura, come si ricordava in apertura, non può circolare ed è del tutto inservibile al proprietario, almeno finché non paga le tasse arretrate dovute al fisco.

Se le forze dell’ordine dovessero fermare il proprietario di un’auto sottoposta a fermo amministrativo, egli rischia una multa che va da 1.988 a 7.953 euro. Inoltre, anche se l’auto sottoposta a fermo amministrativo è assicurata, l’assicurazione non è tenuta a effettuare alcun risarcimento qualora si verifichi un incidente in costanza di fermo amministrativo.


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Anche se è possibile vendere un’auto con fermo amministrativo, è altrettanto vero che il fermo amministrativo seguirà il nuovo proprietario. Ciò significa che, una volta acquistata l’automobile, anche il nuovo proprietario non potrà viaggiare, né usare l’auto in nessuna maniera.

Ulteriori vincoli fermo amministrativo auto

La natura del fermo amministrativo è quella del vincolo cautelare: qualora il proprietario non paghi le tasse nemmeno in seguito al fermo amministrativo, il veicolo verrà venduto all’asta. In questo caso occorre però specificare che il debito, una volta ceduto il bene sul quale grava il fermo, rimane comunque in capo al venditore.

Di conseguenza, qualora l’acquirente voglia adempiere autonomamente e liberare l’automobile dal vincolo, non potrebbe comunque farlo. Il nuovo proprietario, quindi, diventa mero custode del mezzo, al pari del precedente titolare.

In ogni caso, in genere, chi compra un’auto gravata da un fermo amministrativo lo fa a un prezzo molto vantaggioso, e decide di accordarsi col proprietario originario per pagare le tasse arretrate del venditore. Una volta che il venditore avrà saldato il debito col fisco, il nuovo proprietario potrà circolare con l’auto acquistata.

Verifica fermo amministrativo auto

Se il venditore non ci comunica che il mezzo è gravato da fermo amministrativo, il nuovo proprietario si ritroverà con un mezzo sostanzialmente inutile. Per evitare di cadere nella trappola del venditore, dunque, è possibile chiedere una visura dell’auto al Pubblico Registro Automobilistico PRA.

Per richiedere la visura targa ci si può collegare al sito internet ACI ed effettuare la richiesta mediante il numero di targa. In alternativa, è possibile rivolgersi o a un ufficio ACI, ovvero a un’agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche.

A questo proposito occorre ricordare che la visura PRA è a pagamento: online costa 8,83 euro, in ufficio invece costa 6 euro. Se invece l’auto ha il CdP digitale, obbligatorio per i mezzi venduti dopo il 2015, è possibile verificare il certificato di proprietà digitale online. Quest’ultima verifica è gratuita, tuttavia occorre essere in possesso dell’ID del Certificato di Proprietà digitale e non basta la semplice targa.


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Vendita auto con fermo amministrativo: l’inganno

Se invece l’acquirente in buona fede dovesse acquistare l’auto senza prima verificare, è possibile ottenere tutela in giudizio, ma si instaurerebbe una vera e propria causa civile. In questo caso, infatti, è legittima la risoluzione del contratto con successiva ripetizione di quanto corrisposto dall’acquirente, ma potrebbe volerci molto tempo.

Ad ogni modo, qualora si venisse truffati dal venditore, c’è anche la possibilità di presentare denuncia-querela per il reato di truffa. Si ricorda che per sporgere querela di truffa, l’onere della prova è a carico del truffato.

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