Cashback e tassazione rimborsi in dichiarazione: le novità dall’Agenzia delle Entrate

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13/05/2021

Sui programmi di cashback arrivano importanti aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con la risposta all’interpello 338/2021 si chiariscono i profili di tassazione in merito alle somme riconosciute in favore dei cittadini.

Cashback e tassazione rimborsi in dichiarazione: le novità dall’Agenzia delle Entrate

I programmi di cashback sono al centro di un nuovo intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Secondo i tecnici dell’ente, in alcuni frangenti il rimborso dovrà essere riportato all’interno della dichiarazione dei redditi. È il caso, ad esempio, dei programmi di rimborso impiegati in ottica promozionale. Ma procediamo con ordine e chiariamo innanzitutto che in molti casi il cashback è esente dalle tasse.

L’esempio plateale è il cosiddetto cashback di Stato. All’interno della risposta all’interpello numero 338 del 12 maggio 2021 si chiarisce che il programma pubblico di rimborso risulta sempre esenta da tassazione. Il riferimento va a quanto indicato all’interno della legge di bilancio 2021. Per questo motivo, la somma ricevuta dopo aver aderito al programma pubblico non costituisce reddito soggetto a tassazione.

La situazione cambia radicalmente qualora il programma di rimborso abbia uno scopo promozionale. Si pensi, ad esempio, alle operazioni “porta un amico”. L’opzione riconosce un rimborso ogni volta che si agevola l’ingresso di un nuovo cliente. Questa tipologia di beneficio dovrà essere indicata come reddito diverso all’interno della dichiarazione dei redditi.


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Programma cashback: ecco quando i rimborsi non sono tassati e perché

Al fine di mettere ordine rispetto alle regole fiscali legate al cashback è utile riportare il caso legato all’interpello dell’Agenzia delle Entrate. Il quesito è posto da un sito che ospita inserzioni di vendite su siti e-commerce. L’Ade chiarisce i diversi aspetti della situazione appena evidenziata facendo riferimento alle modalità di fruizione del rimborso. Quando il cashback rappresenta un incentivo alle vendite attraverso la restituzione di una parte della somma spesa non è assoggettabile a tassazione.

Prendendo spunto dalle stesse parole impiegate dai tecnici, in questo caso avviene la semplice “restituzione all’acquirente (persona fisica) di una parte della spesa per gli acquisti effettuati attraverso il Portale”. Il cashback viene determinato “applicando la percentuale di sconto visualizzata dall’utente al momento dell’acquisto”. Pertanto non si configura la formazione di reddito.

Ecco quando il cashback deve essere dichiarato

Diversamente, quando il cashback rappresenta una forma di pagamento per l’adozione di uno specifico comportamento (ad esempio aver portato un nuovo cliente), si costituisce una forma di reddito che rientra nell’articolo 67, comma 1 del TUIR. Si tratta quindi di redditi diversi che vanno segnalati all’interno della propria dichiarazione.


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Nello specifico, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate spiegano che deve essere considerata come differente “l’ipotesi in cui venisse riconosciuto dalla Società all’utente una somma per incentivare l’utilizzo del Portale da parte di altri utenti”. Tale somma deve essere assoggettata a tassazione. Sia che questa venga riconosciuta “in misura fissa che in misura percentuale, in base agli acquisti dagli stessi effettuati”.

Stante la situazione, sulla questione si attendono ora ulteriori chiarimenti, soprattutto nel caso in cui i rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione. Al momento non è ancora possibile sapere se debba essere applicata a queste somme la ritenuta IRPEF. Altri dubbi riguardano la necessità di redarre la CU ai percettori di reddito o di inviare gli importi al fisco per l’inserimento nella dichiarazione precompilata. Su aspetti come questi, si attendono ulteriori indicazioni operative da parte dell’ente di riscossione.

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