Comunione dei beni, una procedura a cui stare attenti: come funziona e quali beni rientrano

Autore:
Niccolò Mencucci
06/04/2023

Comunione dei beni, una procedura a cui stare attenti: come funziona e quali beni rientrano

Quando ci si sposa o ci si unisce bisognerebbe prima di tutto pensare a quale regime patrimoniale aderire. In Italia i due principali regimi sono la comunione dei beni e la separazione dei beni.

Una delle primissime scelte da fare assolutamente, perché entrambi i regimi patrimoniali presentano pro e contro. Vediamo infatti quali sono le loro caratteristiche prima di optare per l’uno oppure per l’altro, e quali beni rientrano o meno.

Comunione dei beni, una procedura a cui stare attenti

Quando ci si sposa, in sede legale bisogna concordare se procedere alla comunione o alla separazione dei beni. Nel primo caso, si parla di un regime patrimoniale disciplinato dal Codice Civile (vedasi gli articoli 177 e seguenti): prevede che, a seguito dell’atto di matrimonio, tutti i beni dei due sposi rientrino all’interno dello stesso patrimonio familiare.

Di contro, la separazione dei beni, regolamentato dall’articolo 215 del Codice Civile, permette di evitare questa unione patrimoniale, mantenendo inalterati i beni dei rispettivi coniugi pur essendo uniti in matrimonio, senza cessioni o amministrazioni specifiche.

Per quanto siano due procedure molto trasparenti e semplici, in realtà possono essere l’alcova di eccezioni e limitazioni d’agire, per entrambi i coniugi.

Comunione dei beni, come funziona

La comunione dei beni è un regime patrimoniale per cui si va a costituire un patrimonio comune. Entrambi partecipano alle spese, entrambi godono in egual misura dei beni. Questo vale sia per i beni acquisiti prima sia per quelli acquisiti dopo la stipula dell’atto matrimoniale.

Tutti i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante l’unione matrimoniale entrano a far parte del patrimonio di entrambi. Questo vale anche nel caso in cui tutte le proprietà siano intestati all’inizio ad uno dei due coniugi, e che uno dei due coniugi fosse nullatenente prima dell’unione.


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Diversamente dalla comunione, nella separazione ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio, ad eccezione del contributo richiesto per le spese familiari, in proporzione alle possibilità economiche.

Sono due regimi patrimoniali non permanenti: tali accordi possono essere modificati con un semplice rogito notariale, previo accordo tra le parti. Tale conversione deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio.

Comunione dei beni, quali beni rientrano o meno nel regime patrimoniale

Non tutti i beni rientrano all’interno del regime patrimoniale della comunione dei beni. Per quanto tutti i beni acquisiti durante il matrimonio rientrino nel regime, solo i beni personali sono esenti dalla comunione. A sua volta, non è possibile mettere in comunione dei beni attività e aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi.

Sempre sul piano aziendale, gli utili e gli incrementi delle aziende, se di titolarità di un coniuge, non rientrano nella comunione dei beni, a patto che siano costituite prima dell’unione, altrimenti c’è il rischio che i debiti ricadano sull’altro.

Ricordiamo che per beni personali si intendono quelli la cui titolarità è solo del coniuge: l’altro coniuge può utilizzarli, ma non può rivendicare alcuna proprietà. A sua volta, non rientrano nella comunione i beni di utilizzo strettamente personale e professionale.

Eccezione dei beni acquisiti dopo l’atto di matrimonio sono quelli provenienti da un singolo coniuge in forma di donazione e/o testamento. Se però il donante oppure il testatore dispongono diversamente, affiliandosi alla comunione dei beni vigente, tale esenzione decade.

Per ultimo, non rientrano nella comunione tutti i beni ottenuti come risarcimento danni e la pensione per la perdita della capacità lavorativa parziale o totale.

Comunione o separazione dei beni, ecco quando conviene

I pro e contro di comunione e separazione dei beni non sono così immediati. Se il matrimonio è stabile, c’è armonia tra le parti e la conduzione dei beni è regolare, senza debiti pregressi da uno dei coniugi, conviene la comunione dei beni. Se però si rischia la separazione o il divorzio, la comunione dei beni diventerebbe un problema, perché tutti i beni andranno divisi tra le parti.


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In tal caso la separazione dei beni comporta vantaggi perché i beni non sono stati firmati da tutti e due i coniugi. Inoltre, il regime di separazione dei beni è molto più indicato per chi svolge un lavoro autonomo o di tipo imprenditoriale, per quanto riguarda i debiti e gli utili.

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