Definizione agevolata, cambia tutto col decreto caro bollette? Cosa prevede e novità

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03/04/2023

Definizione agevolata, cambia tutto col decreto caro bollette? Cosa prevede e novità

Grazie al nuovo Decreto contro il Caro Bollette, il Governo Meloni ha avuto modo di modificare alcuni aspetti di quella che, ad oggi, viene conosciuta dai più come Pace Fiscale. In particolare, vengono a modificarsi i meccanismi della definizione agevolata.

Se inizialmente vi erano dei dubbi in merito agli atti specifici che potevano essere fatti rientrare nella definizione, adesso tale possibilità ha subito un netto ampiamento.

Potranno essere inseriti nella definizione agevolata vari atti che, prima del nuovo Decreto contro il Caro Bollette, non rientravano in tale definizione.

In questo articolo cercheremo di fare insieme il punto della situazione, per comprendere quali atti di accertamento rientrano adesso nella definizione agevolata.

Definizione agevolata nella Legge di Bilancio 2023

La definizione agevolata degli atti di accertamento è stata inserita nella Legge di Bilancio 2023, nell’ambito della comunemente nota Pace Fiscale 2023.

Si tratta di un’opportunità, per coloro che hanno cumulato debiti col Fisco, per mettersi in regola senza dover però saldare per intero quanto dovuto.

Grazie a quanto disposto dalla Manovra 2023, infatti, chi purtroppo ha cumulato debiti col Fisco potrà essere agevolato nel saldo dei seguenti atti di accertamento:

  • atti di accertamento con adesione;
  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di rettifica e liquidazione;
  • atti di recupero.

Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023, chi rientrerà nella definizione agevolata potrà pagare solamente delle sanzioni ridotte, nella misura di 1/18.

Manovra 2023: cosa è previsto per gli accertamenti con adesione?

La Manovra 2023 si è espressa anche in merito ai cosiddetti accertamenti con adesione. Si tratta di accertamenti che rientrano nella definizione agevolata, e che possono essere relativi ai cosiddetti PVC, ossia i processi verbali di constatazione, purché consegnati entro il 31/03/2023 al diretto interessato.

Rientrano nella definizione anche gli avvisi di accertamento, rettifica a liquidazione, ma nel caso in cui questi non siano stati impugnati. Non dovevano però risultare impugnabili all’1 gennaio 2023.

Infine, tra i provvedimenti di accertamento con adesione rientrano nella definizione agevolata anche gli inviti al contradditorio. Questi, pero, devono essere stati oggetto di notifica entro il 31/03/2023 per poter rientrare nella definizione.

Decreto Caro Bollette, cosa cambia per la definizione agevolata?

Una delle novità che riguardano la definizione agevolata e che è stata introdotta dal nuovo Decreto contro il Caro Bollette riguarda gli atti in acquiescenza, in particolare quelli che non sono stati impugnati, ma che potevano essere impugnati alla data dell’1 gennaio 2023.

Questi atti sono diventati ovviamente definitivi dato che non sono stati impugnati entro il 31 gennaio. Tuttavia, grazie alle nuove modifiche introdotte mediante suddetto nuovo Decreto, anche questi atti in acquiescenza potranno fruire della definizione agevolata.


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Gli interessati, in altre parole, potranno fruire di sanzioni ridotte in misura pari a 1/18, così come previsto dalla Manovra 2023 in merito alla definizione.

Definizione agevolata, come cambia con nuovo Decreto: le novità in sintesi

Con l’emanazione del Decreto che permetterà agli italiani di pagare cifre il 55% sulle bollette, quindi, verrà al contempo data la possibilità ai contribuenti di risolvere i propri problemi con tasse insolute.

Secondo quanto comunicato ufficialmente, per riassumere, il nuovo decreto concederà la proroga della scadenza per la definizione in acquiescenza.

Altro nodo fondamentale è quello già analizzato, che consente di definire in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, diventati definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Inoltre, per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base a quanto disposto dalla Manovra 2023.

Infine, per gli atti di accertamento con adesione che hanno ricevuto notifica dopo il 31 marzo dell’anno corrente, sarà comunque possibile accedere alla definizione agevolata.

Insomma, si tratta di un ampliamento della platea dei beneficiari della definizione non indifferente.

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