ILIA, in arrivo la tassa sugli immobili che sostituisce l’IMU: cos’è e come funziona

Autore:
Niccolò Mencucci
23/05/2023

ILIA, in arrivo la tassa sugli immobili che sostituisce l’IMU: cos’è e come funziona

Chi abita in questa regione dovrà provvedere al più presto al pagamento di una nuova tassa. Si chiama ILIA, e andrà a sostituire un’altra amatissima imposta: quella municipale, ovvero l’IMU.

Questa sostituzione andrà a toccare non solo le aliquote previste, ma anche le disposizioni in materia, di fatto al momento solo una regione in Italia ha disposto questa nuova tassa.

Vediamo insieme in cosa consiste questa nuova tassa.

Arriva ILIA, la nuova tassa regionale

A partire dal 1° gennaio 2023 è previsto il pagamento dell’ILIA (Imposta locale immobiliare).

Un tributo che sostituisce l’IMU ufficialmente solo per i Comuni del Friuli Venezia Giulia, anche per via dell’adozione della legge regionale n. 17 del 2022.

Ricordiamo che, a seguito del referendum sul Titolo V della Costituzione Italiana nel 2001, le Regioni possono provvedere all’emanazione di tasse specifiche per il proprio territorio.

L’ILIA richiama molto l’IMU, infatti andrà comunque a colpire i possessori di immobili nei comuni della regione friulana.

Questo cambiamento del titolo di un tributo, anche se è sostanzialmente lo stesso, non è una semplice quisquilia regionale. Da anni in regione si parlava di introdurre nuove disposizioni sulla materia tributaria, e con questo nuovo tributo si cerca di distanziarsi dall’IMU.

ILIA, cos’è la nuova imposta locale immobiliare

L’Imposta Locale Immobiliare è sostanzialmente l’Imposta Municipale Unica, anche nel caso di esenzioni, ma diverge in alcuni punti.

Ne ricalca sostanzialmente la disciplina, infatti per questo primo anno, si versa in acconto e saldo. Se per l’acconto non cambia nulla, c’è qualche modifica in merito al saldo da tenere d’occhio.

Si tratta sempre di una tassazione che grava sull’immobile, con possibilità di esonero per l’abitazione principale appartenente a una categoria catastale non di lusso.

Quello che cambia è che, oltre alla questione del saldo, si può provvedere all’accesso di alcune agevolazioni, in parte già contenute nell’Imposta Municipale Unica (IMU), come ad esempio quella della riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento, per gli edifici di pertinenza storica.

ILIA, come funziona per i residenti

Il suo funzionamento rispecchia perfettamente quello dell’IMU. Anche l’ILIA prevede due date per il versamento:

A parte il fatto che il pagamento dovrà avvenire entro il 18 dicembre 2023, dal momento che il 16 cade di sabato, la parte più importante è che:

  • l’acconto è pari al 50% di quanto pagato di IMU per il 2022;
  • il saldo sarà calcolato con le aliquote stabilite dalla menzionata legge regionale.

Il grosso della novità per i residenti in Friuli Venezia Giulia è il fatto di ritrovarsi con un calcolo (forse) favorevole per quanto riguarda la seconda rata, salvo che il comune non abbia deliberato diverse disposizioni di calcolo. Anche se legge regionale, l’ILIA rimane sempre un’imposta municipale, pertanto il Comune può deliberare un calcolo diverso da quanto previsto dalla Regione, seppur con motivazione valida.


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ILIA, a chi tocca la nuova tassa

Come l’IMU, l’ILIA è prevista per tutti coloro che detengono immobili successivi alla prima abitazione o alla pertinenza a sé collegata (es. garage o capannina degli attrezzi), a meno che la prima abitazione non sia di lusso.

Bisognerà procedere al pagamento dell’ILIA in forma di auto-versamento, e come modalità ordinaria si dovrà usare il Modello F24. Ricordiamo che per il dimezzamento dell’ILIA, ovvero la riduzione del 50% della base imponibile di calcolo, bisognerà avere almeno una di queste tipologie di immobili o fabbricati intestati:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
  • immobili di interesse storico o artistico
  • fabbricati concessi in comodato gratuito tra genitori e figli.

Si potrà procedere al ravvedimento operoso anche per l’ILIA, e sempre con l’aggiunta di una sanzione amministrativa o gli interessi di mora: non ci sono codici tributo specifici per sanzione ed interessi. Questi sono indicati con lo stesso codice dell’imposta omessa.

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