Imu, scadenza pagamento del 28 febbraio 2021: ecco cosa c’è da sapere su calcolo e conguaglio dopo le delibere del 31 gennaio

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05/02/2021

Per la scadenza IMU del prossimo 28 febbraio si confermano i conguagli tramite la pubblicazione delle tabelle definitive sul sito del MEF. Le informazioni in merito alle nuove aliquote decise dai comuni e su come eseguire il calcolo.

Imu, scadenza pagamento del 28 febbraio 2021: ecco cosa c’è da sapere su calcolo e conguaglio dopo le delibere del 31 gennaio

Sulla scadenza IMU emergono importanti novità, dopo che lo scorso 31 gennaio 2021 il MEF ha pubblicato le tabelle definitive. All’interno è possibile trovare le aliquote decise dai comuni ed essenziali per comprendere a quanto corrisponde l’entità del conguaglio. Il tutto per chiudere definitivamente gli adempimenti relativi allo scorso anno. In tal senso, la scadenza ultima per poter eseguire il pagamento è fissata al prossimo 28 febbraio.

È però importante sottolineare che il giorno cade di domenica, pertanto non si sarà passibili di sanzioni se si eseguirà il pagamento il primo giorno di marzo. Lo slittamento delle date ordinarie di pagamento è dovuto al coronavirus. I singoli comuni hanno potuto ottenere più tempo al fine di decidere le aliquote, vista la proroga dettata dallo stato di emergenza pandemica. Di fatto, la scadenza è stata suddivisa tra saldo e conguaglio.

Come già anticipato, lo scorso 31/01 era però l’ultima data utile per i consigli comunali al fine di pubblicare le nuove aliquote sul sito del Ministero dell’Economia. A questo punto la palla passa quindi ai contribuenti, che hanno il compito di effettuare il calcolo del conguaglio e di provvedere al saldo entro la fine del mese corrente.


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Pagamento conguaglio IMU: attenzione alla verifica delle aliquote

Stante la situazione appena descritta, vi è da dire che la proroga delle scadenze potrebbe provocare un po’ di confusione nei contribuenti. Chi è tenuto a versare l’Imu deve innanzitutto verificare se il comune di riferimento ha effettuato variazioni sulle aliquote. Una volta reperito il dato sul sito del MEF, è possibile procedere al calcolo e capire a quanto corrisponderà l’effettivo conguaglio.

Solitamente i comuni sono tenuti a pubblicare sul sito del ministero l’aliquota per l’anno di riferimento entro e non oltre il 28 ottobre. La comunicazione deve pervenire al MEF entro il 14 ottobre. La novità non riguarda ovviamente tutti i proprietari di immobili, ma solo quelli che sono in possesso di beni situati in comuni che hanno scelto di variare le aliquote.

Saldo IMU 28 febbraio: il punto della situazione sui pagamenti

Al fine di evitare il rischio caos, facciamo quindi il punto rispetto alla schema degli adempimenti in capo a chi possiede immobili soggetti all’imposta municipale unica. Rispetto ai versamenti dovuti all’erario, l’acconto IMU 2020 andava effettuato entro e non oltre lo scorso 16 giugno 2020 e doveva essere corrispondente al 50% dell’IMU e della TASI pagata nel corso del 2019. Il saldo andava invece versato lo scorso 16 dicembre 2020.


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La normativa implica l’applicazione del conguaglio delle aliquote pubblicate dai comuni ed eventualmente aggiornate. Vista la proroga della scadenza, il saldo dello scorso dicembre doveva corrispondere al restante 50% degli adempimenti relativi al 2019. Con la proroga della pubblicazione delle aliquote al 31 gennaio 2021 da parte dei comuni, il contribuente ha quindi tempo fino al prossimo 28 febbraio per versare l’eventuale differenza di imposta derivante dalle nuove aliquote comunali.

Come effettuare il calcolo dell’IMU 2020 e quali parametri tenere in considerazione

La formula per effettuare il calcolo dell’IMU 2020 prevede di avere a disposizione alcuni dati. È essenziale infatti disporre della rendita catastale dell’immobile, del suo coefficiente e dell’aliquota stabilita dal comune. Occorrerà inoltre considerare eventuali esenzioni o riduzioni stabilite attraverso delibere locali. Il coefficiente cambia a seconda del tipo di categoria catastale. Ad esempio, da A/1 a A/11 (escluso A10) è di 160.

La base imponibile è data dalla rendita catastale alla quale bisogna aggiungere una rivalutazione del 5%. Si moltiplica quindi il risultato per il coefficiente catastale di riferimento. A questo punto si applicano l’aliquota deliberata dal comune di ubicazione dell’immobile e l’eventuale esenzione o riduzione. Per chi avesse dubbi è possibile chiedere informazioni sul calcolo relativo al proprio immobile presso gli uffici comunali oppure rivolgendosi al consulente o caf di fiducia.

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