Ritenuta d’acconto, istruzioni per il recupero in dichiarazione 2023: cos’è e come fare

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02/05/2023

Ritenuta d’acconto, istruzioni per il recupero in dichiarazione 2023: cos’è e come fare

I lavoratori autonomi che percepiscono i propri compensi in ritenuta d’acconto, possono recuperare le somme trattenute dal proprio committente se rispettano determinati requisiti.

Per questi lavoratori il committente, in veste di datore di lavoro, trattiene una quota del loro compenso a titolo di ritenuta d’acconto, per poi versare le tasse sul lavoro al fisco sostituendosi al professionista; in questo modo, il committente opera di fatto come un sostituto d’imposta.

Se i compensi percepiti dal lavoratore sono inferiori a una data soglia, però, è possibile ottenere indietro le somme trattenute. Vediamo quindi chi può recuperare la ritenuta d’acconto sui propri compensi e come bisogna fare per avere indietro quanto trattenuto dal datore a titolo di ritenuta d’acconto.

Chi può recuperare la ritenuta d’acconto

Il lavoratore autonomo che decide di lavorare in ritenuta d’acconto svolge la propria opera professionale senza vincolo di subordinazione, alla stessa maniera di un professionista con partita iva. La differenza principale che sussiste fra questi due tipi di professionisti consiste nel fatto che il lavoratore in ritenuta d’acconto non percepisce l’intero compenso lordo. Al contrario, riceverà un compenso leggermente inferiore perché risulta al netto delle tasse.

In particolare, la ritenuta d’acconto che il sostituto d’imposta applica per il lavoro occasionale, ammonta al 20% dell’importo dovuto. Se invece percepisce più di 5.000 euro all’anno, a questa percentuale occorre aggiungere un’ulteriore trattenuta volta al pagamento della gestione separata.


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Il committente deve versare le tasse sul lavoro del prestatore occasionale entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso viene pagato. Il lavoratore occasionale che rispetta un requisito specifico può recuperare le ritenute d’acconto una volta all’anno.

In particolare, per recuperare la ritenuta d’acconto sui propri compensi bisogna avere un reddito massimo di 5.500 euro. Questa soglia di reddito costituisce la no tax area, soglia al di sotto della quale non bisogna pagare le tasse sul lavoro autonomo.

Come recuperare la ritenuta d’acconto

Chi percepisce meno di 5.500 euro, dunque, può recuperare le somme trattenute dai propri compensi e versate al fisco dai propri committenti. Per avere indietro la ritenuta d’acconto, l’unico modo consiste nel presentare una dichiarazione dei redditi autonoma. Infatti, anche se il professionista non deve pagare le tasse perché il committente, agendo dal sostituto d’imposta, ha già anticipato il tributo, ora sarà il lavoratore a chiedere il rimborso delle ritenute.

Dal punto di vista operativo bisogna procedere compilando il modello Redditi PF e indicando nel Quadro RX le ritenute d’acconto, che rappresentano il credito d’imposta maturato durante l’anno precedente.

Se si rispettano i predetti requisiti la ritenuta d’acconto si potrà avere indietro in due modi:

  • Con restituzione della somma versata dal committente sul proprio iban: in questo caso si riceve il credito d’imposta nel tempo di un anno circa;
  • Come credito d’imposta: soluzione ottimale per chi deve pagare altri tributi perché si può detrarre con modello F24.

Manca la certificazione unica: come fare

Per ottenere indietro quanto detratto dal nostro committente occorre presentare la Certificazione Unica dell’anno corrente rilasciata dal datore di lavoro, in cui si certificano le somme versate al fisco sul nostro lavoro e trattenute come ritenute d’acconto.


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Ad ogni modo, se il lavoratore non ha ricevuto la certificazione unica dal proprio committente può presentare al proprio commercialista le fatture relative ai compensi che riguardano le proprie prestazioni occasionali. Da queste si ricaverà la somma precisa, trattenuta dal proprio compenso lordo a titolo di ritenuta d’acconto.

Questa indicazione proviene dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 18910 del 2018 ha disposto che il lavoratore autonomo che compie prestazioni occasionali in ritenuta d’acconto, può recuperare le ritenute per le proprie prestazioni occasionali anche quando non ha ricevuto la Certificazione Unica CU da parte del sostituto d’imposta.

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