Tassazione mance: per la Cassazione sono redditi da lavoro

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01/10/2021

La tassazione delle mance al centro di una nuova presa di posizione della Cassazione. Per i giudici il dipendente che riceve una mancia collegata al proprio rapporto di lavoro deve dichiarare quanto ricevuto al fisco e pagare le imposte.

Tassazione mance: per la Cassazione sono redditi da lavoro

La tassazione sulle mance è al centro di un nuovo pronunciamento da parte della Cassazione. La questione è partita da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, impegnata contro il dipendente di un hotel di lusso ubicato in Sardegna. In base a quanto rilevato dall’ente di riscossione, il dipendente ha beneficiato di circa 84mila euro di mance in un solo anno. Una somma che doveva essere dichiarata in virtù del rapporto di lavoro in essere.

Così non è stato e si è quindi finiti in contenzioso. A porre termine alla discussione sono stati i giudici della Cassazione. Dopo aver analizzato il caso, hanno espresso il proprio giudizio in base a quanto previsto all’interno del Tuir. Nel testo unico delle imposte sui redditi il legislatore ha previsto una nozione dei redditi da lavoro di natura onnicomprensiva.

Questo significa che l’imposta sui redditi non è limitata al semplice salario, ma deve essere estesa a quanto percepito complessivamente dal dipendente. Ecco quindi che il concetto di mancia si collega strettamente all’obbligo di dichiarazione da parte del lavoratore. E nel caso specifico, ora gli atti torneranno in Sardegna. Dove il dipendente si vedrà costretto a versare imposte e contributi.


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Cassazione e tassazione delle mance: le motivazioni indicate all’interno della sentenza

Il caso del lavoratore che ha percepito 84mila euro di mance in un solo anno appare certamente emblematico. Ma in linea di principio, i giudici hanno spiegato che risulta essenziale la determinazione dell’origine del reddito percepito.

Le mance sono elargite in virtù del rapporto di lavoro subordinato in essere. In base a ciò, rappresentano comunque un flusso di reddito sul quale il dipendente può fare affidamento in modo ragionevole. Questo basta a renderle oggetto di imposizione fiscale e contributiva, mentre spetta al percettore l’obbligo di inserimento all’interno della dichiarazione dei redditi e di rispetto degli obblighi con il fisco.

Per i dipendenti le mance fanno parte del reddito da lavoro

È chiaro quindi che in base al pronunciamento, le mance vadano a fare parte del reddito da lavoro anche se quest’ultime non sono pagate da parte dell’azienda presso la quale sussiste il contratto di dipendenza. Sulla base di ciò, la sentenza numero 26512 della Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il dipendente dovrà pagare le imposte sulle mance ricevute.


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D’altra parte, il contribuente aveva sostenuto il proprio ricorso spiegando che a suo parere l’ente di riscossione non poteva far valere nessuna norma specifica in merito all’imposizione delle mance. È da notare che la Commissione tributaria, in prima analisi, aveva dato ragione al lavoratore perché le regalie (in base a quanto previsto dal Tuir) non risultano tassabili finché non risultano comprese nel reddito da lavoro dipendente.

Cosa cambia per la tassazione delle mance dopo l’interpretazione della Cassazione

La sentenza prodotta dalla Cassazione chiarisce una questione che spesso veniva risolta con interpretazioni estemporanee. Dopo questo passaggio, appare scontato che le mance devono essere dichiarate al fisco anche quando rientrano in un contesto di rapporto di lavoro dipendente. E risultano imponibili non solo ai fini fiscali, ma anche per quanto riguarda gli obblighi contributivi presso l’istituto di previdenza sociale.

All’interno della sentenza i giudici spiegano che “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.

La decisione non era scontata, perché l’Agenzia delle Entrate negli scorsi anni si era espressa attraverso una circolare (la numero 3 del 2018) nella quale specificava l’esclusione della tassazione di donazioni di modico valore, facendo espresso riferimento all’articolo numero 783 del Codice Civile.

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