Assegno di inclusione, importo erogato sulla stessa carta RdC? Come verrà pagato e quando

Autore:
Niccolò Mencucci
17/05/2023

Assegno di inclusione, importo erogato sulla stessa carta RdC? Come verrà pagato e quando

Dopo l’addio definitivo al Reddito di Cittadinanza programmato per il 1° gennaio 2024, il Governo Meloni ha già disposto il suo sostituto per tutti coloro che si ritrovano senza lavoro e senza soldi, o per chi non possono lavorare.

Non più RDC, ma AdI, ovvero Assegno d’Inclusione. Ufficialmente previsto a partire dalla scadenza del Reddito di Cittadinanza, è possibile che già dai prossimi mesi il Governo stabilirà le linee organizzative per la ricezione delle domande. E anche per la loro esclusione, a seconda dei requisiti che verranno richiesti.

Assegno d’inclusione in arrivo

L’Italia ha alle sue spalle una lunga lista di supporti economici per chi è senza lavoro o senza reddito. I più recenti sono ad esempio il REI, che ha praticamente preso il posto dell’RDC in fatto di nomea e di richieste.

Ma l’RDC nel tempo è diventato motivo di polemica per tutti i Governi contrari a queste forme di “assistenzialismo diretto”, come ad esempio l’attuale Governo Meloni.

Proprio per non avere più ulteriori problemi, soprattutto a livello economico visto che l’RDC nel 2022 ha richiesto 8 miliardi di euro, il Governo ha decretato la sua eliminazione a fine anno.

Dal prossimo anno partirà il suo sostituto, appunto l’Assegno d’inclusione, che andrà a sostenere una platea molto più ridotta rispetto a quella prevista attualmente dal Reddito di Cittadinanza.


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Assegno d’inclusione, come funziona

Con la fine dell’RDC, il Governo mette a disposizione degli aiuti ad hoc, come l’assegno di inclusione, che farà il suo debutto nel 2024, prendendo il posto del reddito di cittadinanza.

Ma funzionerà diversamente, perché, stando a quanto previsto dalla Manovra 2023, i principali soggetti che potranno beneficiarlo saranno i nuclei familiari aventi:

  • minori,
  • soggetti diversamente abili,
  • uno o più persone over 60enni.

Questi potranno avere diritto all’RDC tutt’ora, fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 avranno direttamente accesso all’assegno di inclusione.

Non sarà così per i cosiddetti occupabili, ovvero i soggetti aventi un’età compresa tra i 18 anni e i 59 anni che sono in grado di lavorare. Per loro la situazione è totalmente diversa: potranno godere dell’RDC fino al 31 luglio 2023. Dopo quella data, avverrà la sospensione dell’RDC.

Assegno d’inclusione, cosa bisogna fare per averlo

Al momento non si può richiedere l’Assegno d’inclusione, perché è praticamente il sostituto dell’RDC.

Si può fare invece richiesta dell’RDC e poi, se inoccupabili, accedere all’Assegno d’inclusione dal 1° gennaio 2024, tramite trasferimento della domanda. Si potrà fare anche utilizzando l’ISEE precompilato disponibile sulla propria utenza online dell’INPS, accedendo con SPID, CNS e CIE.

Per gli occupabili invece potranno fare richiesta da quest’anno di una nuova misura, ovvero il Supporto per la formazione e il lavoro, che debutterà il 1° settembre 2023. Dovranno partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Assegno d’inclusione, che fine farà la Postepay dell’RDC

Tutti i titolari dell’RDC hanno in dotazione una Carta Postepay “blindata”, fatta apposita per acquistare o prelevare (limitatamente) i soldi dell’RDC.


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Non è ancora chiaro che fine farà la Postepay dell’RDC, anche se è indubbio il passaggio tra strumenti. Infatti, stanto a quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto legge numero 48 del 4 maggio 2023, l’erogazione dell’Assegno d’Inclusione avverrà attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato Carta di inclusione.

Difficilmente il Governo richiederà lo smaltimento di milioni di carte RDC per poi procedere all’emissione di altrettanti milioni di carte: sarebbe un’enorme spesa e uno spreco di risorse, con una riduzione notevole del risparmio previsto per questo nuovo strumento.

Infatti, per quanto concerne il Supporto per la formazione e il lavoro invece, così come si evince dall’articolo 12, comma 7, del decreto poc’anzi citato, questa partecipazione permetterà di avere come “beneficio economico [l’erogazione] mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS”.

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