ISEE Università, il reddito del genitore separato non convivente fa cumulo?

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29/06/2020

I redditi del padre legalmente separato che versa assegno di mantenimento vanno inseriti nell’Isee Università del figlio? Vediamo i chiarimenti del Ministero.

ISEE Università, il reddito del genitore separato non convivente fa cumulo?

L’Isee Università è il modello Isee che occorre agli studenti universitari per fruire delle agevolazioni loro offerte (come ad esempio rientrare nella No Tax Area che prevede l’esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie). Cerchiamo di capire quali sono i redditi da indicare in esso e che peso hanno quelli del genitore separato e non convivente con il figlio.

Isee università per genitori separati

Un lettore scrive per avere delucidazioni sull’Isee Università:

Salve, a proposito dell’articolo letto sul sito https://www.notizieora.it/isee-universita-genitori-separati-come-funziona-e-quali-redditi-vanno-inseriti/
quello che però non mi è chiaro e se, nella situazione lì descritta, il reddito del genitore non convivente, fa comunque cumulo con il reddito del genitore convivente col figlio maggiorenne ai fini della determinazione della fascia di reddito per le tasse universitarie.
Nel mio caso, mia figlia convive con la madre (siamo separati legalmente), l’affidamento è condiviso e passo gli alimenti per mia figlia, che è maggiorenne. Le detrazioni sono divise al 50%. In questa situazione, la madre presenta il suo ISEE in cui risulta mia figlia e, per il calcolo delle tasse, chiede di inserire il protocollo del mio ISEE. Quindi, il mio reddito contribuisce o no al calcolo delle tasse universitarie? Fa cumulo? Grazie    


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Nella compilazione dell’Isee Università per i figli di genitori legalmente separati lo studente risiede con uno solo dei due genitori e sarà proprio il genitore con cui lo studente convive a dover richiedere l’Isee per le agevolazioni studentesche.

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Se i genitori sono legalmente separati  nel quadro C va barrata la prima opzione (“NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L’ALTRO RISULTA SEPARATO LEGALMENTE E NON CONVIVENTE (in tal caso non occorre presentare altra documentazione)”.)  e non devono essere inseriti i dati del genitore separato non convivente. Il coniuge separato nel compilare il
proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non devono essere, quindi, richiesti i suoi dati nella compilazione ma deve essere la sua ex moglie ad indicare nella compilazione della sua DSU che percepisce una somma a titolo di mantenimento del figlio.

Il suo reddito, quindi, non concorre al calcolo delle tasse universitarie di suo figlio.

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