Superbonus 110%, comunicazione non trasmessa all’AE: cosa succede e come procedere

Autore:
Niccolò Mencucci
24/05/2023

Superbonus 110%, comunicazione non trasmessa all’AE: cosa succede e come procedere

Ci sono ancora molti problemi in merito al Superbonus 110%, soprattutto da parte di chi ancora spera di utilizzarlo come cessione del credito, e non come semplice detrazione fiscale.

Purtroppo ancora oggi persistono dei dubbi sul corretto utilizzo delle detrazioni e sulle tempistiche delle procedure, anche perché tra comunicazione all’AdE (Agenzia delle Entrate), e il nuovo decreto “Blocca cessioni”, è difficile stabilire cosa sia ormai possibile  richiedere.

Va detto comunque che le eccezioni non mancano, anche per chi lo sta richiedendo recentemente.

Superbonus 110% ancora in alto mare

Il Superbonus 110% sarà un grave problema per le casse dello Stato, anche perché parliamo di una misura che, a marzo 2023, era conteggiata intorni ai 120 milioni di euro che lo stato dovrà sborsare.

Per questo il Governo ha preferito ridurre il più possibile questa emorragia, anche grazie al Decreto “Blocca Cessioni”. Abbiamo davanti una situazione, relativa ai crediti di imposta per il superbonus e altri bonus edilizi, davvero difficile.

E quelli ancora rimasti interessati si ritrovano con una marea di dubbi, soprattutto sul loro corretto utilizzo e sulle scadenze, visto che alcune sono state prorogate ma solo per casi eccezionali.

Sul piano delle alternative rimangono comunque valide sia la detrazione fiscale, disponibile anche per interventi edilizi simili, sia lo sconto in fattura, ovvero il contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi.

Superbonus 110%, cosa succede se non si trasmette la comunicazione

Sempre più necessaria è la comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate in merito all’esercizio dell’opzione. 

Ricordiamo che tale comunicazione è obbligatoria, e andava presentata all’AdE entro il 31 marzo 2023. Tale data però non ha incontrato il favore degli istituti bancari, visto che il loro blocco dei crediti ha reso per alcuni impossibile farlo.

Si tratta di un vicolo cieco: per tutti scatterà comunque una sanzione. Ma l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che è possibile la remissione in bonis. Si tratta di un istituto con cui è possibile procedere alla trasmissione in ritardo della comunicazione obbligatoria, anche se si dovrà comunque pagare una (piccola) sanzione.

Con la remissione in bonus, non sarà necessaria la formalizzazione, secondo quanto dichiara l’esecutivo. Inoltre si potrà avere diritto ad una proroga dei termini di scadenza, fino al 30 novembre 2023.

Ovviamente il soggetto cessionario del credito dovrà essere:

  • una banca o istituto finanziario,
  • un intermediario finanziario iscritto all’albo,
  • una società appartenente a un gruppo bancario,
  • un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia

Superbonus 110%, perché il blocco delle cessioni

Oltre a questa problematica relativa alla remissione in bonis, a creare ulteriore discordia è il recente decreto “Blocca cessioni”.

Esso ha imposto il divieto di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura dal 17 febbraio 2023. Ma con alcune eccezioni, grazie alle quali è ancora possibile richiedere la cessione.

Nel caso di interventi già in corso, come quelli nei Comuni colpiti dal sisma dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dal maltempo dal 15 settembre 2022 nelle Marche, si potrà richiedere la cessione del credito.


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A sua volta, gli interventi realizzati dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), cooperative di abitazione a proprietà indivisa od Onlus, saranno coperti dalla cessione.

Tra gli interventi che invece possono essere richiesti da tutti è quello relativo alle barriere architettoniche, con detrazione del 75%.

Superbonus 110%, come procedere al meglio

Ad oggi l’accesso al Superbonus 110% è limitato soltanto a chi vuole farlo ma con una misura ridotta al 90%, nel caso di edifici unifamiliari e villette indipendenti, e senza la possibilità della cessione del credito.

Per tutti gli altri, bisognerà comunque provvedere alla ripartizione delle quote relative alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022. Se prima era limitata a quattro annualità, oggi la ripartizione arriva a dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023 e allegabile nella dichiarazione dei redditi 2024.

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