Pensione quota 100 sospesa per cumulo di redditi da lavoro: che fare?
Se interviene la sospensione della quota 100 per cumulo dei redditi da pensione con redditi da lavoro, per quanto tempo l’erogazione della pensione è sospesa?
Per chi accede alla pensione con la quota 100 è previsto il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro, con l’esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro l’anno. Per chi non rispetta il divieto è prevista la sospensione della pensione ed il recupero delle somme indebitamente percepite.
Pensione quota 100 sospesa
Un lettore ci scrive:
Buongiorno,Sono andato in pensione quota 100 il 1 settembre 2019. Essendomi fidato delle parole ( ed essendo stato troppo superficiale ) il 1 Maggio del 2020 mi e’ stata “”Sospesa “” l’erogazione della pensione, x cumulo di reddito Avendo firmato un nuovo contratto di lavoro a “”chiamata “” in ottobre 2019 confondendolo con contratto occasionale con scadenza 31-12-2020… IL 31-03-2020 l’azienda troncava il contratto con me stipulato per mancanza di lavoro Dopo vari tentativi l’INPS mi ha fatto sapere che la mia pensione e’ stata sospesa fino al 31-12.2020..e che dovrò restituire la somma di 3917 € spalmabile in 24 rate dalla 1^ data Utile. Ma se la pensione e’ sospesa come faccio a restituire il dovuto ? La domanda che vi rivolgo e’ L’ INPS può’ togliere l’unica fonte di reddito ad un pensionato, tutto cio’ e’ previsto costituzionalmente ? Perché ‘ l’INPS mi blocca la pensione x cosi tanto tempo ? ( 8 mesi ) Premetto che sono disponibile a restituire la somma erroneamente versatami, ma la mia situazione finanziaria non mi permette di poter fare a meno della mia pensione mensile Grazie x l’eventuale risposta cordiali saluti
Il decreto che ha introdotto la quota 100 precisa che in caso di cumulo di redditi da pensione con redditi da lavoro non derivanti da lavoro occasionale entro i 5mila euro annui, è prevista la sospensione della pensione spettante ed il recupero delle somme indebitamente percepite.
E’ la legge stessa che prevede quanto le è accaduto visto che in ogni caso ha firmato un contratto quando, per mantenere il diritto alla pensione, non poteva farlo. L’INPS, quindi, non sta facendo qualcosa di anticostituzionale.
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Il DL 4/2019 prevede, infatti, che la sospensione operi “dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.” ma l’INPS, ha comunicato con la circolare numero 11 del 2019 che la sospensione del trattamento operi solo per tutto l’anno solare in cui è stato prodotto il reddito incumulabile procedendo al tempo stesso alle somme già percepite per il periodo in questione.
Anche se il suo contratto è terminato a marzo, quindi, fino alla fine del 2020 non avrà diritto a percepire la pensione con la quota 100.
Può provare a trovare una sorta di conciliazione con l’Istituto facendo in modo che le somme che deve restituire a rata partano solo dal momento che le verrà ripristinata la pensione, il 1 gennaio 2021, ma non so se questo tipo di richiesta può essere accolta.