Pensioni 2023, limite aumentato sul divieto di pignoramento: come funziona e di quanto

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29/03/2023

Pensioni 2023, limite aumentato sul divieto di pignoramento: come funziona e di quanto

Cambiano i limiti per il pignoramento della pensione: nel 2023 gli importi sono diversi, che si modificano ulteriormente a seconda del soggetto che effettua il pignoramento. La pensione può essere pignorata per la parte che eccede del doppio il minimo vitale, e in alcuni particolari casi del triplo.

Per minimo vitale si intende l’assegno sociale minimo, il cui importo varia ogni anno. Ad ogni modo, non tutte le pensioni sono pignorabili. Alcuni trattamenti, per la loro particolare natura, non possono essere pignorati.

Vediamo dunque qual è il minimo importo pignorabile della pensione nel 2023, come varia a seconda del soggetto che pone in essere il pignoramento e quali sono le pensioni che non possono essere pignorate in alcun modo.

Cambia limite pignoramento pensioni 2023 

Come si diceva in apertura, il minimo vitale della pensione corrisponde all’assegno sociale INPS. Tale importo è stato determinato in misura pari a 503,27 euro. Di questo importo, per determinare la soglia non pignorabile bisogna calcolare il doppio, cioè 1006,54 euro.

Secondo la legge, infatti, per essere pignorabile, l’assegno pensionistico deve eccedere il doppio del minimo vitale, quantificato dall’assegno sociale. Prima dell’agosto 2022, poteva essere pignorata la pensione maggiore di 1,5 volte l’assegno sociale.

La modifica della quale si parla è intervenuta col decreto aiuti bis, per il quale la pensione non è pignorabile se non eccede il doppio dell’assegno sociale, a patto che questo importo complessivo superi i mille euro, a prescindere dalla determinazione dell’assegno sociale minimo.

Il quantitativo di pensione pignorabile

Per determinare l’importo minimo pignorabile bisogna innanzitutto individuare la somma non pignorabile. Come abbiamo visto, la somma non pignorabile è pari a 1006,54 euro, e per determinare poi l’importo concreto sul quale potrà essere effettuato il prelievo, bisogna sottrarre un quinto della parte che eccede tale somma. Un esempio pratico potrà aiutare a capire bene.

Supponendo di avere un assegno pensionistico pari a 2.000 euro, l’importo della pensione che non si può pignorare sarà di 1006,54. L’importo pignorabile, invece, è pari a 2000 – 1006,54 euro, ossia 993,46 euro. Di quest’ultimo importo, sarà prelevato concretamente un quinto, dunque 198,69 euro.

Questo importo è valido se si attacca la pensione corrisposta all’ufficio postale, se invece la pensione viene accreditata su conto corrente, avremo un importo differente. In particolare, se la pensione viene accreditata sul conto, si potrà pignorare soltanto un quinto della pensione che supera di tre volte il minimo vitale. Di conseguenza, se il minimo vitale è pari a 503, 27 euro, tale importo sarà pari a 1.509,81 euro.

Agenzia delle entrate: quanto può pignorare

Le cartelle esattoriali dell’agenzia delle entrate, se non riscosse, potrebbero comportare il pignoramento della pensione. Tuttavia, L’Agenzia delle Entrate – riscossione può pignorare la pensione in una misura diversa rispetto ai creditori generici.


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In particolare, in caso di pignoramento della pensione da parte dell’ente di riscossione statale, si potrà pignorare:

  • 1/5 della parte che eccede il minimo vitale su una pensione di 5.000 euro;
  • 1/7 per le pensioni tra 2.500 e 5.000 euro;
  • 1/10 per le pensioni fino a 2.500 euro, da 1006,54.

Quali pensioni non sono pignorabili

Le regole appena dettate valgono per la generalità degli assegni pensionistici, ma vengono esclusi particolari tipi di pensione. Alcuni assegni, infatti, a prescindere dal loro importo, non sono intaccabili da nessun creditore, in nessun modo. A tal proposito occorre distinguere tra:

  • Trattamenti assistenziali: si parla dell’assegno sociale, della pensione d’invalidità civile ovvero dell’indennità di accompagnamento, che come tali riguardano la tutela economica della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Trattamenti previdenziali: queste pensioni sono quelle che vengono erogate a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e sono, dunque, legate, al rapporto di lavoro in senso stretto.

Tra questi due, soltanto le pensioni che ricadono nei trattamenti previdenziali potranno essere pignorate, nel rispetto di quanto indicato in precedenza. In nessun caso potrà essere intaccato un assegno sociale, oppure una pensione d’invalidità o altro trattamento assistenziale equiparato.

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