Permessi legge 104, quanto tempo prima si devono chiedere al datore di lavoro?

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02/12/2018

Permessi legge 104 art. 3 comma 3, quanto tempo prima bisogna fare richiesta al datore di lavoro? Cosa stabilisce la normativa vigente?

Permessi legge 104, quanto tempo prima si devono chiedere al datore di lavoro?

Permessi legge 104, rispondiamo al quesito di un nostro lettore: Il mio datore di lavoro ha deciso che se devo prendere un giorno di 104, devo comunicarlo 15 giorni prima, io so che si può chiedere anche il giorno prima o addirittura il giorno stesso.Finora ho inviato richiesta il giorno o 2 3 giorni prima, per dare alla mia responsabile e colleghe il modo per organizzare la giornata lavorativa. Può il datore chiudere i 15 giorni di preavviso? Cosa dice la legge in proposito? GRAZIE  

Permessi legge 104 art. 3 comma 3, il preavviso quanto tempo prima?

La normativa in se, non disciplina la  comunicazione e/o preavviso al datore di lavoro per la fruizione dei permessi lavorativi di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992.

Il tema è affrontato unicamente da circolari INPS e Funzione Pubblica, ultima per data ad affrontare la questione è la recente circolare 13 del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 7, specifica “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa“.

La mancanza di informazioni sul tema, è stata la causa di molti contenzioni. In molti settori particolari, tipo sanità e trasporto, è necessario stabilire un accordo tra datore di lavoro e dipendente, al fine di garantire l’efficienza lavorativa e la complessiva organizzazione del lavoro e dei servizi da espletare. Molti enti comunque, hanno adottato regolamenti interni per la fruizione dei permessi.


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In ogni caso, nessuna giustificazione o informazione deve essere richiesta sullo specifico utilizzo dei giorni o delle ore relative i permessi in oggetto che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

Per maggiore informazioni sul tema in questione, pubblichiamo l’interpello n. 3/2010 del Ministero del Lavoro.

Permessi legge 104  e interpello n. 31/2010 del Ministero del lavoro

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi per assistenza disabili di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.
 
L’ Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne:

  • il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;
  • il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso;
  • la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.
Stante l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile.

In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:


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  • il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
  • purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
  • segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;
  • la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità
  • produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento.

I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.
 
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP

Fonte: SuperAbile

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