Bonus Giardino 2023, 1800 euro per abbellire la tua casa: come richiederlo e cosa rientra

Autore:
Niccolò Mencucci
14/03/2023

Bonus Giardino 2023, 1800 euro per abbellire la tua casa: come richiederlo e cosa rientra

Anche per il 2023 arriva il bonus giardino, o altresì chiamato bonus verde. Con l’avvicinarsi dell’estate in molti vogliono rinnovare il proprio giardino o terrazzo, senza spendere troppo tra spese e tasse.

Si tratta di un’agevolazione utile per chi vuole ridurre il carico fiscale e godersi un giardino o terrazzo completamente rinnovato da cima a fondo. Ma vediamo meglio come funziona, e come richiederlo.

Bonus Giardino 2023, 1800 euro per abbellire la tua casa

Molti vogliono avere un paradiso verde e rilassante in casa, e col bonus Giardino 2023 è possibile. Introdotto nella legge di Bilancio 2018, il bonus è stato più volte rinnovato fino all’inserimento nella legge di Bilancio 2022, che ne ha permesso la proroga fino al 2024.

Come agevolazione dà modo al richiedente di ammortizzare le spese relative a interventi di ristrutturazione e di manutenzione delle aree verdi residenziali, che possono essere un giardino o un terrazzo (ma anche un balcone).

Come incentivo fiscale prevede la disposizione di una detrazione IRPEF pari al 36% per tutti i lavori straordinari per sistemare terrazzi, giardini, aree verdi di edifici privati oppure condominiali.

Vantaggio principale di questo bonus è il fatto di non essere vincolato all’ISEE, come invece è previsto per molti altri bonus e supporti economici (es. Carta Acquisti).

Bonus Giardino 2023, come richiederlo

Essendo un’agevolazione fiscale, il bonus giardino 2023 è gestito sia per la richiesta sia per l’erogazione del bonus dall’Agenzia delle Entrate.

Prima di procedere alla compilazione, ricordiamo che tutti i lavori eseguiti a favore del bonus giardino dovranno essere pagati con mezzi tracciabili e quindi attraverso:

  • bonifico bancario o postale,
  • carte di credito,
  • assegni non trasferibili.

Inoltre la ditta che ha eseguito i lavori dovrà rilasciare una ricevuta fiscale valida o fattura.


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Tutti questi documenti e dati ivi espressi andranno inseriti, insieme all’autocertificazione che indica la somma totale delle spese, nel quadro “E” (codice “12”) del modello 730/Redditi 2023. Pertanto, il bonus sarà disposto solo per le spese relative ai lavori dell’anno 2022.

Dopo la richiesta si potrà ottenere una detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro: quindi, fino a 1.800 euro per unità immobiliare.

Bonus Giardino 2023, cosa rientra

Il bonus Giardino 2023 è richiedibile da una serie di proprietari e titolari di proprietà/locazione, quali:

  • proprietari di immobili;
  • inquilini in affitto;
  • usufruttuari;
  • titolari di nuda proprietà;
  • persone che hanno l’immobile in comodato d’uso;
  • condomini, enti pubblici o privati che corrispondono l’IRES.

Ovviamente ci sono delle limitazioni. Ad esempio, i proprietari di più immobili possono sommare le detrazioni per la spesa sostenuta su ciascun immobile. Nel caso di vendita dell’immobile, la parte non utilizzata del bonus passa al nuovo proprietario. Inoltre, in caso di decesso del richiedente del bonus, l’incentivo passa all’erede se nuovo proprietario dell’immobile.

Per quanto riguarda i condomini, il bonus Giardino 2023 è limitato solo alle parti comuni esterne, e sempre con limite di spesa non superiore ai 5.000 euro per unità abitative.

Bonus Giardino 2023 e altre agevolazioni per la casa

Fortunatamente, il Bonus Giardino 2023 è stato riconfermato anche come bonus cumulabile, ovvero richiedibile in contemporanea con altre agevolazioni, quali il bonus casa, il Superbonus 110% o il bonus acqua.

Anche queste ultime sono agevolazioni fiscali (Superbonus 90% dal 2023, a causa del blocco della cessione e dello sconto in fattura), pertanto la detrazione al 36% sarà ripartita in 10 anni con rate di uguale e costante importo a partire dall’anno successivo in cui si sono sostenute le spese. Ad esse convoglieranno anche tutte le rate previste dalle altre agevolazioni fiscali, sempre se la compilazione ha dato esito positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale rata sarà ripartita nel caso di condomini secondo il limite della quota condominiale imputabile al condomino richiedente, sempre che sia stata versata al condominio nei termini previsti dalla legge.

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